Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare le liberalizzazioni.

 

Leggo sul sempre aggiornatissimo sito di Altalex la bozza del famigerato D.L. 2012 sulle liberalizzazioni che il governo Monti si appresta a varare; e inizio anche a ricevere al riguardo le usuali mail di sdegno/allarme/chiamata alle armi da parte dei più disparati organismi e  associazioni forensi (qualcuno, nella foga, travolge con morti e feriti anche la lingua italiana).

Con buona pace di chi la pensa altrimenti, personalmente ritengo il provvedimento, almeno per la parte che riguarda gli avvocati, assolutamente positivo e condivisibile; e spero vada in porto al più presto.

Se avrete la pazienza di seguirmi, spiegherò in sintesi il perché, commentando direttamente le norme ‘incriminate’ (riportate in grassetto corsivo).

[…]
CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 7
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Qua i primi commenti mostrano panico e smarrimento: come faremo a determinare il dovuto?
Non mi risulta aver mai udito analogo terrore in chi vende viaggi o impacchetta cioccolatini, per l’ottima ragione che il “prezzo” è sempre e comunque determinabile; se poi  risulterà troppo alto / basso, lo dirà il mercato (di riferimento; lo stracchino del discount ha un prezzo diverso da quello della boutique gastronomica del centro).

Pronti a fare offerte speciali? Io sì, e sarà divertente.

Personalmente, vedo anzi nella fine delle tariffe una vera e propria liberazione; tutti noi avvocati abbiamo passato (buttato) anni a predisporre note spese e/o parcelle analitiche (come richieste dalla normativa) annotando €2 di spese di fax, €10 di ‘accesso agli uffici’ etc. etc.; salvo poi ritrovarsi a vederle disattese e/o dover comunque rientrare in un certo ‘totale massimo richiedibile’, spesso tutt’altro che indiscutibile o… indiscusso.

 

2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”

Qui si modifica la norma del c.c. che prevede  come determinare un compenso per il professionista nel caso non vi sia un accordo preventivo (e cioè un contratto); d’ora in poi, se non potrà essere determinato “secondo gli usi”, il Giudice (perché questa norma serve nel caso di giudizi tra professionista e cliente) lo determinerà ‘secondo equità’.

Questa ultima espressione spaventa molti: saremo dunque rimessi all’arbitrio del giudice?
Sinceramente, mi viene da sorridere.
In vent’anni di frequentazione dei tribunali, e con parecchie cause ormai alle spalle, i casi in cui un Giudice abbia accolto integralmente la richiesta portata dalle mie (sia pur accuratamente calcolate) note-spese si conta sulle dita di una mano.
Da sempre i giudici si sentono liberi di rideterminare il compenso dovuto all’avvocato; e mai il ‘parere dell’associazione professionale’ è stato da essi ritenuto vincolante in alcun modo.

 

3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da“ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.

Questa è la norma relativa ai decreti ingiuntivi richiesti dai professionisti per gli onorari non pagati; si elimina qui il parere obbligatorio di congruità dell’Ordine (che del resto, come detto, con le nuove norme non conta più nulla per il giudice).
Il professionista qui risparmia una percentuale (nel caso ad es. degli avvocati, pari al 2%) calcolata in base agli onorari richiesti (ma ancora non incassati), compenso che l’Ordine ti richiede(va) per emettere tale parere.
Parere, occorre ribadirlo, fino ad oggi invece necessario (=costo sicuro) ma niente affatto insindacabile in giudizio (e ci mancherebbe).

 

4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.

Questa norma riguarda specificamente i notai,  e li riconduce giustamente alla normativa generale dei professionisti in tema di determinazione dei compensi.

 

Art. 8
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.

Qui il timore della categoria si articola in più varianti. Ovvero:
a-    Come potremo calcolare il preventivo?
Esattamente come facciamo adesso.
Non c’è avvocato che non sappia dare al cliente (o abbia in cuor suo) almeno un’idea di massima di quanto costerà una causa.

b-    Resteranno fuori delle spese / attività / competenze non prevedibili all’atto del preventivo!
Bisogna capirsi su cosa intendiamo per preventivo: l’avvocato che pensa a un foglio bianco con scritto solo ‘la causa Le costerà €4000,00 tutto compreso’ può tranquillamente rassegnarsi al peggio, i suoi timori troveranno piena conferma nelle infinite variabili del giudizio.
Il preventivo dovrà per forza di cose essere analitico, prevedere il ‘pacchetto base’ che sarà ricompreso nel prezzo e le ulteriori varianti (gli optional  🙂 ) che si potrà scegliere o meno di ‘acquistare’ anche più avanti.
Una gita da un qualunque concessionario auto può aiutare a chiarirsi le idee.

c-    Le cause sono un qualcosa di troppo complesso per poter essere ricomprese in un preventivo!
Costruire case è attività almeno altrettanto complessa e di pari durata; eppure il costruttore sa dirci quanto l’opera finita ci costerà.
L’argomento dunque non regge.

Piuttosto un preventivo (accettato, e dunque un contratto) ben fatto, ha tantissimi vantaggi:
A)    Fa chiarezza immediata tra le parti (col noto corollario… dell’amicizia lunga);
B)    Permette alle parti di stabilire un chiaro piano dei pagamenti (con scadenze o rate prefissate e la possibilità di bloccare subito la prestazione in caso d’inadempimento);
C)    Elimina alla fonte i clienti indesiderabili, giacché chi ha poca o nessuna intenzione di pagare il professionista non accetterà certo di vincolarsi per iscritto;
D)     Elimina ogni necessità per il professionista di dover calcolare (e giustificare) analiticamente le singole voci che compongono il totale dovuto;
E)    Elimina ogni ‘sorpresa finale’ per i clienti, che potranno serenamente programmare anche l’onere finanziario collegato all’incarico professionale.

 

(segue)
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.

3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.

Ritengo incosciente lavorare senza una copertura assicurativa professionale e personalmente ne ho una da circa quindici anni;  la norma mi pare dunque ineccepibile  (senza contare che l’obbligo sarebbe comunque scattato già quest’anno in ragione di precedenti disposizioni).
Le prestazioni rese nel SSN sono esonerate perché esiste già la copertura obbligatoria da parte delle AASSLL e delle strutture private coinvolte: ma ricordo ai medici che questo non li pone al riparo dall’essere citati in giudizio personalmente (a volte, anche dalla stessa struttura per cui lavorano).

 

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.
Ovviamente.

 

Art. 9
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Sono favorevole a qualunque norma agevoli l’ingresso dei giovani nella professione. Spero che si configuri un tirocinio efficace, che davvero insegni qualcosa in più rispetto alle necessarie nozioni teoriche; ma questo potrà dircelo solo la concreta attuazione di tale norma.

 

Questo in sintesi… ma ora, come s’usa dire, dite la vostra che ho detto la mia.

 

[Chi cercasse invece notizie sul film che ha ispirato il titolo di questo post, può far rotta su Mymovies]

Un concorso… davvero smart!

A proposito di passioni… extradiritto, eccovi il breve resoconto scritto sulla presentazione del Sony Ericsson Mobile Festival, cui ho partecipato per conto di VideoMakers.net (là mi chiamano ilpoveropiero).
Buona lettura!

[articolo apparso originariamente su www.videomakers.net]

Il regista D’Onofrio… e un riflesso inquietante

10 TRUCCHI FONDAMENTALI PER RIDURRE AL MASSIMO IL COSTO DELL’AVVOCATO

L’assistenza di un buon avvocato, inutile nasconderselo, costa (anche se già in precedenza vi avevamo segnalato l’esistenza di tre modi per non pagare l’avvocato).

Con alcuni accorgimenti, che oggi intendiamo suggerirvi, potrete comunque contenere per quel che è possibile tale costo; e (incredibilmente) nel seguirli otterrete anche l’effetto di tutelarvi al meglio e di ottimizzare il rapporto col vostro avvocato.


Leggi tutto “10 TRUCCHI FONDAMENTALI PER RIDURRE AL MASSIMO IL COSTO DELL’AVVOCATO”

Eccoci!

 

Nel caso aveste qualche dubbio… vi confermiamo che il nostro studio è (già dal primo settembre) pienamente operativo dopo la breve pausa agostana.
Benritrovati tutti!

 

 

 

 

 

 

(la foto è di n. cavallotto – http://www.flickr.com/photos/nicocavallotto/with/1018331684)

Agosto, causa mia non ti conosco

 

Anche gli avvocati, qualche volta, vanno in vacanza.

Che ci crediate o no, conviene anche a voi; un avvocato stanco ragiona male!

Ma come,” direte voi, “proprio adesso che mi serviva d’urgenza un… (completate a piacere con ricorso /atto / aggiornamento / riscontro o qualunque altra piacevolezza legale) !!!

Sì, proprio adesso.

Solo in questi giorni infatti possiamo contare su di un periodo di “ferma biologica” delle cause e dei tribunali, grazie a una legge (!) che permette agli avvocati (ai civilisti, in particolare) di rifiatare un poco.

La stessa legge comunque saggiamente blocca anche il decorso di quasi tutti i termini processuali e impedisce molte decadenze.

Dal primo Settembre saremo di nuovo operativi: ma se avete già da ora necessità di fissare un appuntamento, potete senz’altro compilare il modulo di contatto del sito o scriverci una mail (come alcuni già hanno fatto).

Nel frattempo BUONA ESTATE, ovunque voi siate.

 

 

(La foto del post è di Viditu, licenza CC)

Aggiornamenti…

Laddove si dimostra che gli avvocati, misteriosamente, trovano il tempo anche di frequentare corsi di aggiornamento (e approfondimento).  😉

La SIAE e il provvedimento AGCOM (o dell’arte di cambiare discorso)

Come alcuni di voi forse già sapranno, ferve in questo periodo (in rete e altrove) il dibattito in merito allo Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica  predisposto dall’AGCOM.
Nella sua originaria formulazione, tale normativa prevedeva (ed è soprattutto questo ad aver scatenato la sollevazione di molti operatori e studiosi del settore) la possibilità di procedere ad ‘oscurare’ i siti web tacciati di violazione del diritto d’autore senza necessità di un provvedimento giurisdizionale (e cioè di un tribunale, con le garanzie previste dalla legge).

In questi giorni la bozza è oggetto di confronto nella sua formulazione aggiornata; e SIAE (con Confindustria) ha pensato fosse questo il momento migliore per lanciare un appello (firmato da molti suoi iscritti ‘vip’) in 10 punti, intitolato: ‘Pari dignità’.

Il testo, non particolarmente significativo quanto ai contenuti, è però interessante come tentativo retorico di spostare l’attenzione dal punto sopra segnalato introducendo un discorso completamente diverso (e che nessuno credo voglia seriamente contestare, ovvero quello della giusta tutela degli autori e dei loro contenuti).

Nella sostanza, si tratta di un testo… inutile, per di più scritto in uno stile sciatto, quasi da bar.

Non certo quel che ti aspetteresti dalla ‘società degli autori’.

Sono pronto a scommettere che a breve avremo (in tv, radio etc.) una serie d’interventi di autori, attori etc che senza nulla sapere del contenuto delle norme in esame concioneranno contro un non meglio definito “attacco alla cultura”, o a oscure “manovre che vogliono togliere fondi all’arte/ creatività/spettacolo”. Etc.

Vediamolo nel dettaglio (tra parentesi mie brevi notazioni):

Appello di Siae e Confindustria Cultura Italia

Pari dignità
10 domande e un invito

1. Perché il diritto d’autore, che fuori dalla rete è riconosciuto, in rete non deve essere remunerato?
(Nessuno però ha detto il contrario.)

2. Perché coloro che criticano il provvedimento AGCOM non criticano anzitutto il furto della proprietà intellettuale? Perché impedire la messa in rete di proprietà intellettuale acquisita illegalmente dovrebbe essere considerata una forma di censura?
(Il problema non è di merito, ma di metodo, e di garanzie di legge. Altrimenti potremmo anche dire: “Perché, se so che Tizio mi ha rubato il cellulare, non posso andare io direttamente a casa sua, picchiarlo e riprendermelo?”)

3. Perché dovrebbe risultare ingiusto colpire chi illegalmente sfrutta il lavoro degli altri?
(Anche qui, nessuno ha detto il contrario.)

4. Perché si ritiene giusto pagare la connessione della rete, che non è mai gratis, ed ingiusto pagare i contenuti? E perché non ci si chiede cosa sarebbe la rete senza i contenuti?
(Questa è una ripetizione, nella sostanza, del punto 1.)

5. Perché il diritto all’equo compenso viene strumentalmente, da alcuni, chiamato tassa? Perché non sono chiamate tasse i compensi di medici, ingegneri, avvocati, meccanici, idraulici, ecc.?
(Il paragone è improprio e, forse, inopportuno, non essendo certo destinato ad accrescere simpatia in queste categorie.)

6. Perché Internet, che per molte imprese rappresenta una opportunità di lavoro, per gli autori e gli editori deve rappresentare un pericolo?
(Si continua a insistere su temi estranei al provvedimento. Inoltre la domanda, così posta, non è nemmeno pienamente ‘retorica’. Ed  è talmente generica da non avere un senso reale)

7. Perché nessuno si chiede a tutela di quali interessi si vuole creare questa contrapposizione (che semplicemente non esiste) tra autori e produttori di contenuti e utenti?
(Perché allora non lo dice la SIAE, quali sarebbero questi interessi? Si continua con l’assoluta genericità che nulla aggiunge al dibattito.)

8. Perché dovremmo essere contro la libertà dei consumatori? Ma quale libertà? Quella di scegliere cosa acquistare ad un prezzo equo o quella di usufruirne gratis (free syndrome) solo perché qualcuno che l’ha “rubata” te la mette a disposizione?
(Il problema delle formule di fruizione online dei contenuti protetti la SIAE non sembra ancora in grado di affrontarlo serenamente. Qui, il tono è ancora più ‘urlato’, ma non fornisce spunto alcuno.)

9. Perché nessuno dice che l’industria della cultura occupa in Italia quasi mezzo milione di lavoratori e le società “over the top” al massimo qualche decina? E perché chi accusa l’industria culturale di essere in grave ritardo sulla offerta legale di contenuti, poi vuole sottrarci quelle risorse necessarie per continuare a lavorare e dare lavoro e per investire sulle nuove tecnologie e sul futuro?
(Qui c’è un’espressa ammissione del ritardo SIAE in materia. Chi legge l’appello inoltre –ammesso che abbia voglia di approfondire- resterà in dubbio su chi siano le società “over the top” di cui si parla. Se fossero le grandi società di produzione, ad es., sarebbe proprio la SIAE a porre la contrapposizione che al punto ‘7’ sosteneva non esistere.)

10.Perché, secondo alcuni, non abbiamo il diritto di difendere il frutto del nostro lavoro, non possiamo avere pari dignità e dobbiamo continuare a essere “ figli di un Dio minore”?
(Il diritto c’è eccome; ma un simile appello non contribuirà al dibattito).

 

Un “nuovo” campo d’azione: il diritto d’autore

Siamo da sempre orientati a offrire nuovi servizi di consulenza qualificati, in linea con le rinnovate esigenze dei nostri clienti.

Proprio per questo abbiamo ora deciso di dare impulso e promozione ufficiale a un settore d’intervento che finora abbiamo praticato… sottotraccia: quello del diritto d’autore e della tutela della proprietà intellettuale.
E’ in effetti una materia che ci ha sempre appassionato: e da oggi abbiamo deciso di affiancarla ufficialmente alle altre materie trattate dal nostro network.

A presto dunque… per nuovi contributi anche in questo campo.
Nel frattempo, nel caso abbiate già bisogno della nostra consulenza e assistenza in questa materia, siamo già a vostra disposizione!