NULLITA’ DEL MATRIMONIO, FINALMENTE UNO STOP ALLA SACRA ROTA

Avvocato, ho sentito dire che rivolgendosi alla sacra rota mia moglie non prenderà gli alimenti, possiamo farlo anche noi?”

La domanda (quasi sempre in questi termini espliciti) ci viene rivolta spesso, da mariti (o anche da mogli, nell’ultimo periodo) all’affannosa ricerca di sistemi più o meno tortuosi per evitarsi di corrispondere somme al non più amato coniuge.

Intanto, diciamo che è una filosofia che comprendiamo ma non condividiamo; qui come in altri settori non c’è da essere più o meno ‘furbi’, semplicemente c’è da far valere i propri diritti in un senso o nell’altro (e dunque non pagare se all’altro per legge non spetta; pagare solo il giusto, qualora si sia tenuti). Le norme in materia, se ben applicate, assicurano giustizia.

Tornando al nostro argomento: effettivamente –almeno fino a ieri- uno dei più praticati stratagemmi per evitare di dover corrispondere alimenti al coniuge in caso di separazione era quello di rivolgersi ai tribunali ecclesiastici per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio.

Non stiamo parlando dei pochissimi casi in cui a muovere gli interessati è un reale insopprimibile bisogno di porre nel nulla un sacramento per fondati motivi squisitamente religiosi; quello che interessa qui è il caso -purtroppo assai diffuso- del marito (o in qualche caso della moglie) che si rivolge alla Rota romana (questo il nome corretto) per far dichiarare la nullità del proprio matrimonio per motivi d’interesse economico.

A i non addetti ai lavori questa distinzione tra nullità ecclesiastica e divorzio civile sfugge, perché nella sostanza si ha sempre la fine del vincolo matrimoniale a suo tempo contratto in chiesa.

Se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio.

Gli effetti dell’una e dell’altra pronuncia però sono ben diversi; o almeno lo sono stati fino a pochi giorni fa.

Una sentenza di nullità ecclesiastica (poi recepita nel nostro ordinamento con una sentenza di delibazione, in pratica poco più di un controllo formale) fa cadere il vincolo del matrimonio dall’origine; in pratica è come se un matrimonio non ci fosse mai stato. 

Dal punto di vista degli alimenti e del mantenimento questo ha conseguenze drammatiche per il coniuge svantaggiato che secondo la legge italiana avrebbe diritto a un assegno di mantenimento, perché se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio, salve poche eccezioni (limitate nel tempo e comunque nella casistica) di cui faremo a meno di accennare.

Nella pratica ci si trovava dunque a dover fronteggiare, nel corso di un procedimento civile italiano, la concreta minaccia che tutto venisse posto nel nulla a causa di una sentenza “straniera”, pronunciata da un tribunale assai diverso da quelli che conosciamo, per di più basata su criteri di giudizio spesso assai diversi e distanti da quelli della legge italiana.

Da oggi non è più così.

Le sezioni unite della corte di Cassazione, infatti, con una sentenza (16379/14) che sicuramente farà epoca e solleverà proteste degne di miglior causa, hanno finalmente sancito in modo chiaro e inequivocabile il principio per cui

Ora le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni.

le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni. Lo impedisce innanzitutto la nostra Costituzione.

Finalmente dunque la tutela dei diritti e delle rispettive ragioni dei coniugi torna ad essere oggetto di esame e decisione pressoché esclusivi del giudice civile italiano, secondo le leggi laiche del nostro ordinamento e con tutte le garanzie che le nostre norme assicurano in modo lodevole al coniuge svantaggiato separato o divorziato.

Attenti però; il vostro avvocato dovrà opporsi tempestivamente e nel modo tecnicamente corretto alla sentenza ecclesiastica, altrimenti il giudice non potrà di sua iniziativa rifiutarsi di accettare la sentenza ecclesiastica e anzi dovrà necessariamente applicarla.

Ancora un buon motivo per scegliersi un ottimo avvocato matrimonialista.

Stai pensando di separarti? 

Se hai maturato già l’idea (o anche solo se ti serve una consulenza riservata di orientamento), contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando lo 0656320610).

Ti aspettiamo per tutelarti al massimo.

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine: “GVasiCancelleriaengr”. Con licenza Public domain tramite Wikimedia Commons

 

 

Solo per voi…copia autentica immediata!

(L’immagine è di szerbijn – cc)

Grazie a una recentissima modifica legislativa (e ai nostri potenti mezzi 🙂 )  finalmente possiamo offrire ai nostri clienti un nuovo utilissimo servizio.

Da oggi infatti possiamo rilasciarvi senza attese -direttamente dal nostro studio- copie conformi (“autentiche”) dei provvedimenti (sentenze, ordinanze, omologhe etc.) pronunciati nelle cause che vi riguardano, non appena depositati dal giudice!

In termini pratici, questo vi permetterà di avere subito in mano una copia autentica completa del provvedimento che vi interessa; dunque almeno un mese primadi quanto normalmente s’impiegava a causa delle lungaggini del tribunale!

Ovviamente parliamo solo delle cause in cui vi rappresentiamo come difensori.

Un motivo in più per sceglierci!

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Ti serve la nostra consulenza qualificata?
Oppure… ti hanno fatto causa? O devi farla tu?
Contàttaci ora
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Siamo pronti a tutelarti al massimo.

 

 

Cosa succede-davvero-all’ udienza di separazione?

Sono in molti a chiedersi, non senza un certo timore, che cosa accada veramente all’interno dell’aula durante un’ udienza di separazione consensuale.

In verità non c’è nulla da temere, perché -se il vostro avvocato matrimonialista ha ben lavorato nel predisporre il ricorso- la partecipazione all’udienza si riduce a una (sia pur indispensabile) formalità.

Solitamente i tribunali predispongono delle aule apposite (o almeno degli orari separati) in cui ascoltare i coniugi che si separano e nella stanza, in cui sono già presenti il giudice e il suo assistente, entrano solo i soggetti interessati da quel singolo procedimento (e i loro avvocati). Non c’è insomma la calca che purtroppo caratterizza normalmente le udienze di un processo civile.

In astratto la procedura prevede che il giudice ascolti prima l’uno e poi l’altro coniuge separatamente, per capire se persista la volontà di separarsi; poi dovrebbe procedere a un tentativo di conciliazione tra le parti.

Come è facile intuire, la loro effettiva volontà i coniugi la manifestano già solo col fatto stesso di essere comparsi quel giorno in tribunale; sicché assai spesso si omette questo inutile passaggio formale, con notevole vantaggio per i tempi di discussione, ed entrambi i coniugi insieme con il loro avvocato (o coi loro avvocati, nel caso ognuno dei due si sia fatto assistere separatamente) entrano insieme nell’aula di udienza.  

Se il vostro avvocato matrimonialista ha ben lavorato nel predisporre il ricorso, la partecipazione all’udienza si riduce a una (sia pur indispensabile) formalità.

Verificata l’identità delle persone comparse, il giudice (“il Presidente”) dà lettura delle condizioni a suo tempo fissate nel ricorso di separazione come riprodotte anche nel verbale di quella mattina.

[Teoricamente il verbale dovrebbe essere stilato in udienza; nella pratica, assai spesso è il vostro avvocato a predisporlo prima che si entri in aula, abbreviando così a vostro vantaggio i tempi dell’udienza, nella quale se tutto è a posto si dovranno soltanto effettuare piccole correzioni o integrazioni al testo già pronto.]

Il giudice sottopone alle parti e ai loro difensori le eventuali modifiche all’accordo che ritenga opportune, dopodiché trattiene il fascicolo per ‘riferire al collegio’.

Il provvedimento che interessa i coniugi (la cd. ‘omologa’ della separazione) non sarà infatti pronunciato quella mattina, ma qualche settimana dopo (a Roma ad es. passano in media 20/30 giorni dalla comparizione); e sarà emesso da un Tribunale composto da tre giudici (compreso quello che aveva ascoltato i coniugi quella mattina).

Depositato il provvedimento, passeranno ancora circa due mesi prima che gl’interessati ne possano avere materialmente in mano una copia; il nostro studio quando possibile evita ai propri clienti una ulteriore gita dall’avvocato, provvedendo a trasmettere direttamente copia della separazione per posta elettronica.

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L’immagine è del Center for Jewish History, NYC

 

 

 

 

QUANTO TEMPO CI VUOLE DAVVERO PER SEPARARSI CONSENSUALMENTE?

Quanto tempo ci vuole per separarsi consensualmente?

Una risposta ‘generale’ potete subito averla consultando la nostra infografica sui due tipi di separazione.

Nella separazione consensuale basta una sola udienza in Tribunale; ma per arrivare davanti al giudice, occorre prima:

-che sia stato discusso l’accordo col proprio coniuge, guidati da un avvocato matrimonialista;

-che sia stato preparato il ricorso da parte dell’avvocato;

-che il ricorso sia stato presentato (“iscritto”) in Tribunale;

-che il ricorso sia stato assegnato a un giudice;

-che quest’ultimo abbia fissato l’udienza alla quale dovranno comparire i coniugi col loro avvocato.

Ma.. in pratica?

In pratica da quando si contatta un avvocato a quando si ottiene il provvedimento del tribunale passano alcuni mesi, in parte di durata variabile (quelli della trattativa tra le parti) in parte di durata pressoché costante (quelli che passano dalla presentazione del ricorso all’effettiva udienza, ad es, a Roma pari in media a quattro/cinque mesi).

Un esempio pratico: dopo circa un mese tra trattative e redazione del ricorso, una separazione consensuale iscritta (presentata in tribunale) ieri vedrà i coniugi comparire davanti al giudice a fine maggio.

Stai pensando di separarti? Tieni conto anche di questi fattori; e considera anche che sostanzialmente in tribunale non si discutono separazioni consensuali nel periodo estivo (1 agosto – 15 settembre).

Se dunque hai maturato già l’idea (o anche solo se ti serve una consulenza riservata di orientamento), contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando lo 0656320610).

 

 

[L’immagine è di h.koppdelaney (cc)]

L’errore peggiore? Rimandare una decisione.

A essere indecisi sul da farsi -e a rimandare una scelta personale o lavorativa- sono spesso i nostri assistiti; e ciò anche quando in cuor loro sanno bene quale sia la via da prendere.
Anche noi avvocati del resto, nella nostra vita oltre il lavoro, commettiamo spesso lo stesso errore.
Rinviare una decisione importante è comodo, nell’immediato. Ma assai dannoso, in prospettiva.
E il tempo è in assoluto il nostro bene più prezioso, come suggeriva Seneca in questa indimenticabile lettera che v’invitiamo a leggere (e che noi non ci stanchiamo di rileggere).

422px-Seneca2[1]IL TEMPO; USARLO, PERCHÉ AD OGNI ISTANTE SI MUORE.

(Seneca, Lettere Morali a Lucilio, Libro Primo, 1)

 Seneca saluta il suo Lucilio.

1. Fai così, o mio Lucilio: renditi padrone di te stesso e il tempo che finora ti era portato via con la forza o sottratto con la frode o che ti sfuggiva di mano raccoglilo e conservalo. Persuaditi, succede proprio come ti scrivo: certi momenti ci sono tolti con brutalità, altri presi subdolamente, altri ancora si disperdono. Però lo spreco più vergognoso è quello provocato dall’incuria. E se avrai la compiacenza di prestare attenzione, bada: la maggior parte della vita se ne va mentre operiamo malamente, una porzione notevole mentre non facciamo nulla, tutta quanta la vita mentre siamo occupati in cose che non ci riguardano.

2. Mi indicherai un uomo che attribuisca un valore effettivo al tempo, che sappia soppesare ogni giornata, che si renda conto di morire ogni giorno? Sbagliamo, infatti, in questo: che ravvisiamo la morte innanzi a noi; ebbene: una gran parte della morte appartiene già al passato. Tutto ciò che della nostra esistenza è dietro di noi, la morte lo tiene saldamente. Fai dunque, o mio Lucilio, quel che mi scrivi che fai: tienti strette tutte le tue ore, così avverrà che dipenderai meno dal domani. Mentre si differiscono gli impegni, la vita ci passa davanti.

3. Tutto, o Lucilio, è al di fuori dell’uomo: solo il tempo è nostro; di quest’unico bene lubrico e fugace la natura ci ha affidato il possesso e ne può escludere chi vuole. E poi, osserva come è grande la follia dei mortali: tollerano che siano loro rinfacciati come un debito, quando li abbiano ottenuti, i doni più insignificanti, di pochissimo valore e comunque rimpiazzabili; nessuno, invece, si considera debitore di qualcosa, se ha ricevuto un po’ di tempo; eppure questo è l’unico bene che nemmeno una persona riconoscente può restituire.

4. Forse chiederai che cosa faccio io che ti impartisco tali insegnamenti. Lo confesserò candidamente: proprio quello che succede a un uomo amante del lusso, ma scrupoloso: tengo alla perfezione il registro delle spese. Non ho il diritto di affermare che non sperpero nemmeno un poco di tempo, ma dirò quanto ne perdo e perché e in che modo; così renderò ragione della mia povertà. Del resto, mi capita ciò che succede alla maggior parte delle persone in miseria per colpa loro: tutti sono comprensivi, nessuno, però, viene ad aiutarle.

5. E allora? Non considero un poveraccio chi si accontenta di quel poco – non importa quanto – che gli è rimasto. Preferisco tuttavia che tu tenga in serbo le tue risorse e comincerai a farlo nel momento opportuno.

Infatti, come giustamente vedevano i nostri vecchi, è troppo tardi risparmiare quando si è giunti in fondo al vaso, perché ciò che rimane è davvero poca cosa e, per giunta, la peggiore.

 

Stammi bene.

 

 

 

 

 

 

Pausa estiva…

 1016589_10200917217804637_668165371_n[1]Anche quest’anno, senza aver quasi avuto il tempo di rendercene conto, ci ritroviamo alle soglie della pausa estiva.
Come certo saprete i tribunali -grazie a una legge che ormai ha più di quarant’anni- riducono al minimo la loro attività (salvo insopprimibili urgenze)  nel periodo 1/8-15/9; ed è un bene per tutti, in primis… per gli assistiti.

Per noi quella da settembre 2012 a oggi è stata una stagione ricca di soddisfazioni ma anche assai impegnativa, piena di cambiamenti e di nuove sfide. Arriviamo dunque a fine luglio stanchi ma soddisfatti, e sicuri di poter fare ancora meglio alla ripresa delle consuete fatiche.

Vi ricordiamo che resta sempre attivo il canale delle prenotazioni degli appuntamenti via internet; chi è interessato a un appuntamento per una consulenza (ad esempio per una separazione) può senz’altro scriverci una mail di richiesta, lasciando i suoi recapiti.
Richiameremo gl’interessati a fine agosto, per fissare gli appuntamenti seguendo l’ordine di arrivo delle mail.

La nostra attività riprenderà appieno dal 2 settembre. Nel frattempo… buona estate!

Le due strade per la separazione (infografica)

Ciao a tutti, stavolta proponiamo una veloce ‘infografica’ che sintetizza le due strade possibili per la separazione dei coniugi.
A chi legge poi… l’arduo compito di formarsi un giudizio su quale sia (potendo scegliere) la strada da preferire. 😉

[cliccate sull’immagine per ingrandirla]

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10 RISPOSTE SU COME OTTENERE IL MANTENIMENTO DAL CONIUGE CHE NON PAGA

cofanetto vuoto con fede

In un recente commento a questo precedente articolo una nostra lettrice poneva diverse questioni in tema di assegno di mantenimento e di suo mancato pagamento; l’argomento in realtà interessa molti, sicché abbiamo deciso di dedicargli un articolo apposito sul sito, con un taglio assai pratico (per ‘non addetti ai lavori’) e –si spera- chiaro (domanda/risposta).
Siete invitati a commentare (e volendo a condividere liberamente l’articolo, citando ovviamente la fonte con un link).

Diteci anche se vi piacciono articoli scritti così (così sapremo se scriverne ancora di questo tipo).

1-  Mio marito / moglie non mi paga più il mantenimento. Può farlo?

No. Non senza un provvedimento del tribunale che modifichi le condizioni fino ad oggi presenti.

2-  E se non mi paga, pur essendovi tenuto e avendone la possibilità?

In caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Esempio classico: si può ottenere di farsi versare il mantenimento direttamente dal datore di lavoro del coniuge ‘pigro’.

3-  E se ufficialmente il coniuge risulta disoccupato?

Non conta (solo) quello che risulta ufficialmente, ma vale il reddito effettivo della persona, dichiarato o meno che sia.
E’ sempre possibile, in corso di causa, ricostruire tramite un bravo avvocato matrimonialista le prove dell’esistenza di redditi non dichiarati e richiedere accertamenti di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (i cd. prestanome: di solito parenti, amici o… nuovi amori).

Accertamenti e ricerche sono possibili anche in momenti successivi alla causa; costano (in misura variabile) ma spesso ci danno elementi ottimi per aggredire beni ‘nascosti’.

Anche qui, un avvocato esperto aiuta.

4-  Posso denunciarlo/a se non paga il mantenimento?

In generale, si prevede il reato (art.570 cp -Violazione degli obblighi di assistenza familiare) per cui:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (…)”

Perciò di sicuro si può denunciare chi non paga: però il risultato finale (massimo) sarà una condanna penale, non un pagamento effettivo di somme.

5-  Ho diritto agli arretrati?

Certamente sì. Si risponde dei debiti coi propri beni presenti e futuri, perciò chi non paga ora pagherà (e cogli interessi). Non si dimentichi poi il diritto all’aggiornamento ISTAT dell’assegno.

6-  Si prescrivono i crediti per alimenti / mantenimento?

Sì. Vanno richiesti entro cinque anni (ad es. nel maggio ’13 posso richiedere gli arretrati risalenti fino al maggio 2008). Con alcune precisazioni:

– la prescrizione va eccepita da chi doveva pagare (altrimenti non scatta automaticamente);
– se si è ricevuto il pagamento di un debito prescritto il denaro non va restituito;
– comunque basta una semplice richiesta scritta arrivata all’interessato/a entro i cinque anni (una raccomandata a/r o una PEC) per azzerare il periodo trascorso e far ripartire altri cinque anni.

Chiedete perciò sempre per iscritto!

7-  Posso fargli/le  vendere la casa, l’auto, la barca etc.?

Sì. Le procedure per farlo ci sono, costano e non sono brevi ma se il bene vale alla fine si recuperano anche le spese del procedimento.

8-  Posso ipotecare la sua casa / ufficio / terreno?

Sì. Posso far mettere un’ipoteca sugl’immobili di proprietà dell’inadempiente, e dura vent’anni.

9-  E se si tratta di beni cointestati con altra persona?

Non cambia, si possono sempre ipotecare e/o far vendere anche beni cointestati, con procedure apposite che un avvocato esperto ben conosce.

10-  Non ho i soldi per pagarmi un avvocato.

A questo risponde un nostro video ‘classico; però alla luce delle intervenute modifiche legislative vi sono ora dubbi sulla praticabilità del patto di quota lite (il resto del discorso conserva la sua validità).

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[L’immagine è di  icronticprime (cc) ]

 

STAI PENSANDO DI SEPARARTI…


 …e forse ne hai già parlato con un amico – o un’amica; oppure, in silenzio, hai cercato di capirne qualcosa in più, prestando ascolto ai racconti più diversi sulle separazioni di parenti o conoscenti; magari hai anche letto di tutto (e il contrario di tutto) in internet.

La tua incertezza -anziché sparire- è aumentata.

Le leggende metropolitane, al riguardo, sono molte (di alcune parliamo qui).

E ogni caso è per forza di cose diverso dagli altri, perciò quel che è (stato) vero per altri può non essere affatto vero per te.

A te ora serve chiarezza.

Hai bisogno di sapere come stanno davvero le cose: cosa effettivamente prevede la legge per il tuo caso, cosa succede poi nella pratica concreta del Tribunale, cosa puoi e devi aspettarti dal momento in cui prendi effettivamente l’iniziativa, e quali saranno i tuoi diritti (e doveri) da allora in poi.

E’ proprio questo il momento in cui ti serve parlare con un avvocato esperto, che abbia pratica vera di questo tipo di situazioni e procedimenti.

Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata solo a te: in un incontro riservato presso il nostro studio potrai raccontarci la tua vicenda matrimoniale e ricevere un’approfondita analisi del tuo caso. Chiarirai con noi in modo completo i tuoi dubbi e ti daremo anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i tuoi diritti.

Al termine di questo incontro, di sicuro avrai le idee chiare su tutto e potrai meglio valutare il da farsi.

Nessuno, al di fuori degli avvocati di questo studio, saprà nulla di questo incontro (la riservatezza è un nostro dovere e una nostra priorità); e nessuno degli avvocati con cui parlerai ti forzerà mai a intraprendere nulla.

Sarai tu –quando vorrai- a decidere in piena libertà se dare effettivo avvio alla tua separazione; sappiamo bene che si tratta di scelte personalissime, che nessuno di noi si permetterà di giudicare.

[Non temere, la consulenza avrà un costo chiaro, limitato e senza sorprese, che ti verrà comunicato all’atto della richiesta (non impegnativa) di prenotazione.]

SE INVECE HAI GIA’ DECISO DI SEPARARTI…

…l’incontro coi nostri avvocati servirà non solo per analizzare a fondo il tuo caso ma anche per impostare da subito l’azione da intraprendere per arrivare -prima possibile e limitando costi e tempi- alla separazione di cui hai bisogno.

Permettici di chiarirti come pensiamo debba essere un avvocato che tratta separazioni e divorzi.

Molte persone, forse anche fuorviate da cinema e fiction ben poco realistici, si rivolgono all’avvocato sperando d’incontrare (e ingaggiare) qualcuno che assomigli a un attore tragico, o a un ‘vendicatore’. Nella realtà, un avvocato che urlasse in udienza non avrebbe altro risultato che quello d’indisporre il giudice; e un legale  inutilmente bellicoso e persecutorio con la controparte solo per compiacere il proprio cliente non ti sarebbe affatto utile, giacché la magra soddisfazione di turbare il sonno del tuo coniuge la pagheresti con anni di cause sfibranti (e assai costose).

A te invece serve un professionista serio e preparato, che ti consigli al meglio  per avere (o conservare) tutto quel che ti spetta, si sforzi di raggiungere –prima possibile- un accordo che ti tuteli al massimo e ti permetta di uscire presto da una situazione che non sei più in grado di sopportare.

Sia chiaro: non temiamo le cause e siamo ben… allenati e preparati a sostenerle tutte le volte che sia necessario. Siamo fermissimi nella difesa dei tuoi diritti (come coniuge e come genitore); ma non siamo litigiosi per il solo gusto di esserlo.

L’avvocato che meglio fa i tuoi interessi è quello che ti permette di cominciare da subito a guardare avanti.

Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

Noi penseremo a tutelarti e tu potrai dedicarti a cominciare subito la tua nuova vita.

Come capire se è davvero giunto il momento di separarsi.


Nel corso dei molti anni di pratica come avvocati matrimonialisti c’è capitato di osservare come vi siano alcuni periodi dell’anno nei quali la richiesta di appuntamenti per l’avvio di una separazione si fa molto più pressante: in particolare questo accade all’inizio e alla fine del periodo estivo e immediatamente dopo le vacanze natalizie.

Perché questo accada a è facile intuirlo: sono questi i periodi in cui le coppie passano più tempo insieme, hanno maggior occasione di confrontarsi (e di scontrarsi) e dunque maturano con più facilità reciproci sentimenti di esasperazione.

In alcuni casi poi è già presente una relazione extraconiugale, con la quale il coniuge implicato finisce col fare i conti proprio in queste occasioni, sia per l’accresciuto senso di estraneità nei confronti della compagna o del compagno “ufficiale” sia anche perché la persona con cui viene intrattenuta tale relazione fatalmente comincia col tempo a pretendere maggior attenzione per sé -e dunque anche una condivisione almeno parziale del periodo vacanziero.

Ecco dunque che facilmente (all’inizio o alla fine di tali periodi) si finisce davanti a un avvocato, per assumere informazioni sul funzionamento della separazione, sulle cautele da osservare nei confronti del coniuge e via dicendo.

Non sono pochi i casi però in cui la persona che riceviamo nel nostro studio è in realtà assai incerta sul da farsi, al punto da attendersi quasi che l’avvocato rompa gl’indugi e prenda egli stesso l’iniziativa di avviare senz’altro un procedimento per separazione.

Guai all’avvocato che assecondasse una simile aspettativa.

Quel che personalmente riteniamo di fare in casi del genere, pur non trascurando di dare una completa informazione di carattere professionale sul funzionamento e sulle implicazioni della fine di una convivenza coniugale, è principalmente il far riflettere a fondo il nostro assistito sulla reale natura dei propri sentimenti.

Perché è questo il punto nodale: la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza,

la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza

indagando in modo sincero le proprie più intime sensazioni.

Solo il diretto interessato infatti sa nel profondo se voglia o meno continuare a credere e a lottare per il suo rapporto matrimoniale oppure se sia ormai talmente stanco, sfiduciato o per converso esasperato e adirato da non volerne più sapere nulla.

La rozza metafora che a volte adoperiamo per aiutare il nostro cliente a riflettere e capire se sia arrivato davvero il momento di separarsi è quella della vecchia automobile di famiglia, che ci ha trasportato e assistito fin qui ma ora ha bisogno, visto il chilometraggio raggiunto, di una costosa manutenzione straordinaria.

Con quali sentimenti pensiamo a questa nostra automobile?

Vediamo in lei l’auto a cui siamo tanto affezionati e che non vorremmo mai dare via?

Oppure solo un vecchio catorcio del quale non vediamo l’ora di disfarci?

Nel primo caso sarà opportuno che, prima di pensare a una separazione, esploriamo fino in fondo ogni possibilità di recupero del proprio rapporto matrimoniale, con l’altro coniuge e magari anche con l’aiuto di un qualificato terapeuta di coppia.

Nel secondo caso invece siamo ormai pronti per dare incarico al nostro avvocato per l’avvio del procedimento di separazione.

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[L’immagine è di Donna62, CC]