SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

 

Sono molti i luoghi comuni nel campo delle separazioni, vere “leggende metropolitane” in grado di fare parecchi danni a chi dà loro retta.
Vediamo allora di spazzarne via alcuni analizzando

 

SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

  1. “Nella separazione i figli vanno sempre alla madre.”
    Questo non è vero, almeno non sempre.
    Dopo la riforma del 2006, voluta dal legislatore proprio per porre rimedio a una condizione che vedeva i padri in assoluto svantaggio nell’assegnazione dei figli, è stato adottato un criterio nuovo, quello della bigenitorialità, che permette e anzi impone a entrambi i genitori di partecipare in modo paritario e consente di evitare così che l’apporto dei padri in particolare si traducesse semplicemente nel versamento di una somma mensile (senza poter poi metter bocca sulle decisioni prese da sola la madre).
    Oggi abbiamo dunque la possibilità di modulare nel modo migliore e nel rispetto delle esigenze di entrambi un rapporto con i figli basato sulla compartecipazione e sulla codecisione per quel che riguarda le scelte importanti e i momenti significativi della vita dei separati.
  2. “Nelle separazioni la moglie prende sempre l’assegno di mantenimento”.
    Non è affatto vero.
    Intanto la legge non parla di mogli o di mariti ma parla genericamente di ‘coniuge economicamente più debole’.
    Nella nostra pratica professionale sono ormai frequenti casi in cui le mogli guadagnano più dei mariti, e questo si traduce (nei provvedimenti del tribunale) nell’assenza di qualsiasi provvedimento economico in favore delle mogli economicamente avvantaggiate; semmai residua (ma è cosa diversa) il solo assegno per i figli minori nel caso sia la moglie a tenerli presso di sé la maggior parte del tempo (cosa che abbiamo appena visto essere tutt’altro che scontata).
  3. “Nelle separazioni la casa coniugale va sempre alla moglie.”
    Anche questo non è più vero (o almeno non è più vero come è stato fino a pochi anni fa).
    In realtà dal punto di vista tecnico-giuridico non è mai stato vero; la norma prima vigente non parlava di ‘casa assegnata alla moglie’ ma di casa coniugale assegnata al coniuge al quale venivano affidati i figli.
    Adesso la norma indica quale assegnatario il genitore presso il quale vengono collocati in prevalenza i figli. Quindi non è l’essere madri o padri ma l’essere genitori “affidatari in prevalenza” dei figli minori a decidere chi resti in casa e chi vada fuori.
  4. La casa va sempre alla moglie, anche se non ci sono figli.”
    Falso. Se non vi sono figli non vale quello che  è previsto per la tutela di questi ultimi (v. punto precedente).
    Senza figli valgono dunque le regole generali della proprietà e il coniuge che non sia anche proprietario o almeno comproprietario dell’immobile non potrà restarci (se non per sopperire a esigenze immediate).
    Nel provvedimento definitivo che chiude il procedimento il tribunale non potrà mai (contro la volontà del coniuge proprietario) assegnare la casa coniugale alla moglie (in generale, al coniuge non proprietario) senza figli minori.
  5. L’assegno per i figli dei separati va pagato solo fino alla loro maggiore età.”
    Anche questa convinzione è molto diffusa ma è del tutto errata.
    I figli vanno mantenuti dai genitori anche oltre la maggiore età, a condizione che continuino con profitto i loro studi o che -pur senza studiare- ricerchino attivamente l’occupazione.
    Quanto dura allora l’obbligo di mantenimento in questione?
    Dura finché i figli non raggiungono l’autonomia economica. Anche se hanno trent’anni.
  6. “Il genitore disoccupato non è tenuto ad alcun mantenimento.
    Altra leggenda assai diffusa; a volte porta genitori poco responsabili addirittura… a licenziarsi (davvero o più spesso formalmente) dal loro lavoro, per figurare privi di reddito e quindi nulla aver da versare ai figli o al coniuge.
    I tribunali sono abituati a simili tristi sotterfugi e vanno oltre il dato formale, potendo disporre anche indagini di polizia tributaria, a carico non solo del coniuge ma anche di terzi (società fiduciarie, parenti, datori di lavoro in nero etc.), per accertare quali siano le reali condizioni economiche.
    E’ assai difficile sfuggire all’accertamento della polizia tributaria.
    Senza dimenticare che il tribunale -ove necessario- condanna a versare un assegno anche il coniuge formalmente disoccupato; se il coniuge disoccupato non potesse immediatamente pagare, tale debito resterà comunque a suo carico negli anni e potrà essere azionato dall’altro coniuge o dai figli maggiorenni anche a distanza di anni, cogl’interessi e la rivalutazione.
  7. “Se non mi presento in tribunale mio marito/moglie non potrà andare avanti con la causa.
    Errore gravissimo che però ancora qualcuno si ostina a voler commettere, rischiando così di compromettere in modo serio la possibilità di far valere le proprie ragioni.
    Marito e moglie hanno il diritto di separarsi, che l’altro voglia o no: il coniuge che vuole separarsi può dunque anche da solo far depositare il ricorso di separazione che verrà notificato all’altro coniuge. Se questi non ritirerà l’atto e non si difenderà nel processo con il suo avvocato subirà passivamente le conseguenze della decisione presa dal tribunale anche in sua assenza (tecnicamente “in sua contumacia”) quale che sia il provvedimento emesso dal tribunale (destinato peraltro a durare finché le condizioni sottostanti economiche non cambino in modo significativo).
    Se vi arriva dunque la notifica del ricorso… ritiratela senz’altro.

E correte dal vostro avvocato matrimonialista.

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(l’immagine è di johnbullas – CC)

 

 

 

18 risposte a “SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE”

  1. Arturo, lei ha dei buoni argomenti da far valere di fronte alle (eventuali) richieste della sua ex-moglie; è pur vero che ora ha anche un appartamento da poter affittare, ricavandone reddito. Il caso, insomma, va analizzato a fondo.
    Nel caso fosse intenzionato a rivolgersi a noi per una consulenza o assistenza approfondita può contattarci senz’altro ai recapiti che trova nel sito.
    Nel frattempo, le faccio anch’io i migliori auguri di buon anno.

  2. gentile avvocato, sono divorziato da un anno, mentre la separazione è del 2008. In base agli accordi di separazione, confermati col divorzio, la casa coniugale, di mia intera proprietà, è stata assegnata alla mia ex, la quale tuttora vi abita insieme a mio figlio. La mia ex mi ha comunicato qualche giorno fa di avere con certezza deciso di trasferirsi entro marzo in un alloggio, messo a disposizione da amici (non conosco le condizioni, almeno per ora, credo in affitto), completamente arredato, più vicino al luogo del suo lavoro e alla scuola frequentata da mio figlio. Nel contempo mi ha comunicato la sua intenzione di lasciare nel mio appartamento tutti gli attuali mobili (risalenti al periodo del matrimonio), salvo portare via alcuni pezzi da lei successivamente acquistati, a meno che io non sia interessato ad acquistarli a metà prezzo. Faccio presente che lei è inoltre proprietaria di un alloggio ove risiedono i suoi genitori, abbastanza ampio da ospitare sia lei che eventualmente il figlio. Di fronte alle comunicazioni avvenute, sono rimasto in ascolto senza prendere posizione. Il suo atteggiamento in pratica è stato quello di mettermi innanzi ad un fatto compiuto. Non mi ha chiesto cosa penso dell’idea, ecc. ecc. Visto che in pratica si tratta di una sua scelta deliberata(anche se presenta alcuni vantaggi logistici per loro ed il vantaggio per me di riprendermi la casa di mia proprietà), non avendo io mancato nel continuare a garantire l’alloggio assegnato per legge, potrebbe venirmi richiesto qualche forma di compartecipazione agli oneri di locazione, ecc.. per la casa dove si trasferiranno?? A mio avviso non sarebbe giusto ed avrei non poche difficoltà a sostenere ulteriori spese, visto che ho contratto un mutuo ingente per dotarmi dell’alloggio ove attualmente abito. Grazie e buon anno.

  3. Antonio, l’affidamento come sa è condiviso; quanto poi alla ‘collocazione prevalente’ della figlia presso l’uno o l’altro genitore, vale l’accordo tra padre e madre o -in sua assenza- la decisione del giudice, prima della quale può (e in alcuni casi deve) essere sentita la minore.
    Va analizzato a fondo il caso concreto (anche per poter dare risposte serie sulla destinazione del patrimonio).
    Nel caso fosse intenzionato a rivolgersi a noi per una consulenza o assistenza approfondita può contattarci senz’altro ai recapiti che trova nel sito.

    (PS: le mail restano riservate)

  4. gentilissimo avvocato, sono in procinto di separarmi da mia moglie che ha (anche se non ufficialmente…) un altro uomo…. La situazione di per seè ha incrinato alcuni equilibri e di conseguenza mia figlia, venuta a conoscenza della situazione vorrebbe rimanere con il papà. Non so come possa incidere questo davanti ad un giudice (ovvero il desiderio di mia figlia di non seguire la madre…)
    Inoltre (mi spiace sembrare veniale ed egoista….) vorrei tentare di preservare in qualche modo il patrimonio familiare ricevuto in eredità “donandolo” in vita a mia figlia, senza per questo esser gestito dalla mia ex moglie ed il suo nuovo compagno….
    Mi perdoni della confusione con cui ho estrapolato i miei quesiti ma la condizione psicologica di questi ultimi mesi ha messo duramente alla prova la mia serenità …. (La prego, se fosse possibile, di omettere la visualizzazione della email…)
    Cordiali Saluti e Buon Anno

  5. Paola, se la casa coniugale è stata assegnata alla madre quest’ultima ha diritto di viverci con la figlia anche dopo i 18 anni (se la figlia studia o ricerca attivamente lavoro). Se poi la figlia maggiorenne manifestasse la volontà di vivere col padre si potrebbe valutare la revoca dell’assegnazione tramite ricorso al tribunale (ma la moglie casalinga avrebbe allora probabilmente diritto a un assegno per sé).
    Vendere la casa sarebbe -perdurando le difficoltà- una soluzione, purché entrambi i coniugi siano d’accordo (altrimenti nessuno comprerebbe una casa così ‘occupata’).

  6. Buon pomeriggio,
    la casa coniugale é “data in gestione” alla madre perchè ha l affidamento congiunto della bambina di 14 anni, la madre non lavora pertanto tiene in casa la nonna per vivere con la pensione della stessa e l assegno di mantenimento della figlia.-il padre ora é in mobilità ma é obbligato comunque a versare l assegno di mantenimento ed é in affitto percio’ le lascio immaginare come possa riuscire a vivere se non aiutato da chi ha intorno. La casa coniugale é di proprietà del padre al 100 % al momento del raggiungimento della maggior età della figlia é vero che si puo’ tornare in possesso dell immobile e che la madre non ha piu’ diritto di restarvi? In quanto la figlia potrebbe comunque restare li ad abitare ma essere “gestita” dal padre, oppure se la situazione economica non dovesse migliorare si potrebbe pensare ad una vendita dell immobile per far fronte alle esigenze e spostarsi in affitto in altra dimora, sempre con la figlia.La ringrazio molto

  7. Luigi, la situazione che descrive è purtroppo assai frequente, vista la crisi diffusa e pesante che ha colpito il nostro Paese. Non posso darle una risposta seria senza una disamina completa del suo caso; le segnalo tuttavia che andarsene di casa non si può (salvo casi eccezionali) senza essersi prima accordati coll’altro coniuge o aver presentato domanda di separazione.

  8. Sono disoccupato da quattro anni.Ho lasciato volutamente mia moglie che abitava con me insieme a mia suocera e al figlio di lei.Mia moglie bene o male lavora part-time anche se guadagna poco.Io invece purtroppo tranne un brevissimo periodo( un mese e mezzo) durante il quale ho percepito in totale 1300 euro senza essere regolarizzato (ho mandato quasi tutto a mia moglie). Adesso con la crisi attuale e vista la mia età’ ndr 57 anni – di lavoro neanche ombra.Attualente vivo con mia madre cagionevole di salute e mia moglie continua a chiedere soldi che io non posso elargire.nel premettere che la mia scelta di abbandono del tetto coniugale e’ motivata dal fatto che costantentemente con altre persone in casa veniva meno anche la mia privacy con mia moglie.Le chiedo come debbo fare viste le sue continue insistenze pecuniarie.Grazie

  9. Gentile Maria,
    al momento del divorzio tutto torna (o può tornare) in discussione sul piano economico, non essendo vincolante quel che si stabilì in sede di separazione.
    Non posso darLe tuttavia una risposta sul caso specifico, perché gli elementi offerti non sono sufficienti per l’analisi professionale che offriamo, per la quale si richiede una sessione in studio.
    Il divorzio è materia assai delicata.
    Se fosse interessata a una consulenza approfondita, siamo a Sua disposizione ai recapiti che trova in alto a destra nella pagina.
    Legga anche qui: https://www.spinozziecalanna.it/home/stai-pensando-di-separarti.html

  10. Buona sera avvocato ,
    avrei cortesemente bisogno di una risposta , se marito e moglie si separano , e dopo 3 anni il marito chiede il divorzio , e si scopre che la ex mogli 8 mesi fa era in societa’ con il fratello e ora none ‘ piu’ socia , la ex moglie dal momento che il marito chiede il divorzio puo’ pretendere il mantenimento x lei , calcolando che e’ proprietaria di 2 appartamenti , mentre il marito e’ in affitto nell’ appartamento del padre e paga mensilmente 500 euro al mese oltre al fatto che il padre versa 770,00 euro mensilmente x il mantenimento dei figli ?

  11. Gentile Claudio,
    grazie per aver portato la Sua testimonianza. Da come scrive è evidente la Sua sofferenza umana per la vicenda che sta vivendo.
    Sul piano tecnico, è ben possibile che si vada incontro a provvedimenti ‘sfavorevoli’ pronunciati nell’interesse dei figli; l’affidamento comunque non è condizionato dalla condizione lavorativa dei genitori, e solitamente l’assegnazione della casa coniugale si pronuncia in favore del genitore con cui il figlio passerà la maggior parte del suo tempo.

    Quanto alle presunte ‘amicizie’ che condizionerebbero i giudici… sinceramente non ne ho riscontro nella mia pratica quotidiana.
    Che poi alcune decisioni siano assai discutibili (o ingiuste)non c’é dubbio; è per questo che la legge prevede l’appello e la cassazione.

  12. Gentilissimo Avvocato mi permetto di segnalarle alcune realtà italiane. Mi dispiace molto ma ciò che lei definisce leggende spesso raccontano molto meno di ciò che accade realmente. Tribunale dei Minorenni di XXXXXX: se è interessato le posso inviare i dispositivi (temporanei e definitivi) anche se credo che questo tipo di racconti abbiano poco pubblico in Italia.
    1. è più facile che una madre disoccupata, per volontà propria ottenga l’affidamento, piuttosto che un padre che lavora si veda riconosciuta la capacità di occuparsi del proprio figlio.
    2. La casa “familiare” (ivi compreso tutto il contenuto!! -specificato in sentenza) , ancorché di esclusiva proprietà del padre (e della banca alla quale questo sta pagando il mutuo), viene assegnata al figlio e quindi, poiché quest’ultimo è affidato alla madre, il risultato è lo sfratto esecutivo del padre.
    3. Il figlio, assegnatario della casa “familiare”, per poter stare con il padre deve uscire di casa mentre la madre può ricevere ed ospitare chicchessia in casa e magari alla presenza del figlio.
    4. L’assegno di mantenimento per il figlio tiene conto della condizione di disoccupata della madre e di conseguenza viene quantificato sulla base della necessità di permetterle di continuare a NON lavorare sebbene non sia neppure la moglie (conviventi).
    5. Il tribunale dei minorenni non tutela il minore, bensì salvaguarda la madre: anche di fronte ad una CTU ove lo psicologo afferma che il padre non solo non manifesta alcuna delle mancanze lamentate dalla madre, ma ne evidenzia invece l’assoluta “normalità” consigliando un incremento del tempo di frequentazione padre/figlio, il giudice riduce tale possibilità di frequentazione pone in essere una situazione di estremo disagio a carico del padre al fine di rendere difficoltosa qualsiasi frequentazione fra padre e figlio. Tutto ciò al fine di motivare e giustificare le sopracitate decisioni di espropriare il padre della casa e imporre un assegno di mantenimento esagerato (oltre ovviamente al permanere del mutuo a carico del padre).
    6. Se l’avvocato che la madre sceglie è “paladino” di una fantomatica associazione per la tutela (??) dei minori, e questo accetta di difenderla anche con il gratuito patrocinio in virtù di una buona rete di relazioni e conoscenze…. il gioco è fatto: giudice che cosa preferisce: caffè o crodino?
    Sono certo che molti che avranno avuto la pazienza di leggere fino a qui staranno pensando, chissà che cosa avrà combinato il padre per essere trattato così: il motivo per cui la madre ha depositato ricorso è stato il seguente: il padre ad un certo punto, stanco di dover lavorare sempre e solo lui per mantenere tutta la famiglia ha chiesto ripetutamente alla compagna di attivarsi e trovare almeno un’occupazione part-time. Fino a quando, trascorsi ormai oltre quattro anni di tale situazione (figlio ormai grandicello -10 anni) di inerzia da parte della madre, l’orco cattivo invita la principessa, tempo sei mesi, a trovare un’altra sistemazione ed eventualmente un nuovo compagno. Si sa…. come finisce. e la principessa visse felice e contenta grazie alla magia del giudice. Qualcuno trova qualche riscontro reale in questo o è solo una favola? Grazie per avermi letto.

  13. Gentile sig.ra Silvana, mi spiace per le Sue difficoltà.
    Mi permetto di chiederLe un poco di pazienza, la Sua domanda infatti mi spinge a creare al riguardo un nuovo articolo (anche di risposta alle Sue perplessità) che nei prossimi giorni pubblicherò sul sito (magari segnalandolo anche qui).

  14. Salve mi chiamo Silvana , sn una separata da ormai 7 anni , all inizio percepivo il mantenimento normalmente poi con il passare degli anni la somma diminuiva sempre di piu finchè da tre anni non percepisco piu nulla , lui sostiene di nn lavorare e nn poter sostenere la spesa , ma ho scoperto per puro caso che ha sempre lavorato e percepito uno stipendo , ha comprato una macchina costosa che ha intestato sia a lui che alla sua nuova compagna , da premettere che io vivo nella sn casa , sn disperata gli avvocati mi dicono che non si puo fare nulla , perche risulta disoccupato , io come posso uscirne da questa situazione, tempo fa l ho denunciato dai carabiniari ma con scarsi risultati è possibile che lo stato nn puo fare nulla per aiutarmi , non posso nemmeno permettermi un avvocato. le mie domande sn queste

    come faccio ad avere i miei soldi arretrati che ammontano 18.000 € ?
    posso sequestrare il suo mezzo anche se cointestato all altro?
    Ha diritto alla vendita della casa se io ci abito ?
    il fatto che lui abbia lavorato fino a novembre 2012 è possibile sollicetare per i miei mancati assegni di mantenimento?
    grazie mille

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