Un 2024 di chiarezza e serenità. Magari… separandosi.

Buoni propositi di inizio anno?
La felicità comincia col ritrovare se stessi, la propria identità, il giusto rispetto di sè e degli altri e la giusta serenità.
Magari decidendo che è arrivato il momento, finalmente, di fare chiarezza nei propri rapporti familiari, e se necessario… separarsi.
Rapidamente e senza inutili esasperazioni.
Sai che oggi con noi puoi farlo in pochi giorni e senza dover andare in tribunale?
Possiamo aiutarti: contattaci via mail (info@spinozziecalanna.it ) oppure, dall’8 gennaio, allo 0656320610 .

Ti aspettiamo.

Ecco anche la prima puntata video del podcast separARTE! Come capire quando è arrivato il momento di separarsi?

Preferite il video al podcast audio? Eccovi accontentati!
Troverete tutti gli episodi non solo qui ma anche sul nostro imperdibile canale YouTube!

In questa prima puntata mi presento (brevemente!) e cominciamo subito, parlando di un tema cruciale: come capire quando è arrivato il momento di separarsi.
Iscrivetevi per non perdere le prossime puntate, e fatemi sapere cosa ne pensate e se c’è qualche argomento che vorreste sentire trattato.

Ecco la prima puntata del nostro nuovissimo podcast separARTE!

In questa prima puntata mi presento (brevemente!) e cominciamo subito, parlando di un tema cruciale: come capire quando è arrivato il momento di separarsi?
Iscrivetevi per non perdere le prossime puntate, e fatemi sapere cosa ne pensate e se c’è qualche argomento che vorreste sentire trattato.

Per raggiungerci, ecco i nostri link:

www.separarte.it
(tutto il corso, i vostri commenti e materiali aggiuntivi)

separarte@spinozziecalanna.it
(per le vostre idee e
richieste per il corso)

info@spinozziecalanna.it
(per richiedere un appuntamento con noi per il vostro caso)
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Stai pensando di separarti, o ci sta pensando un tuo caro?
Quante ne hai già sentite da amici e parenti che finiscono solo per confonderti le idee su quello che ti aspetta?
Qui finalmente troverai tutte le regole, i consigli, i trucchi e i segreti per separarsi nel modo migliore, in un percorso spiegato con cura da un avvocato esperto in materia… ma che usa solo parole chiare.
Seguici in un viaggio che va dal primo passo (la scelta di separarsi) fino alla positiva conclusione del cammino, e saprai tutto quello che c’è da sapere per una separazione ben fatta e… per evitarti parecchi problemi (e sgradevoli sorprese).

VI SPIEGO PERCHÉ -ANCORA OGGI- SI PUÒ PASSEGGIARE SOTTO CASA COI FIGLI E FARE JOGGING.


Roma, 1.4.2020.
Viviamo giorni di grande confusione, anche in ragione dell’accavallarsi di una serie di norme, interpretazioni e opinioni che a noi reclusi nelle nostre case sembrano vietare tutto ed esprimersi con uguale forza e valore nei nostri confronti.
L’ultimo motivo di parziale confusione è la circolare del ministero dell’interno, appena resa pubblica, che secondo alcuni da un lato consentirebbe passeggiate all’aperto coi figli piccoli ma dall’altra parte vieterebbe di fare jogging.Non è così.
Vediamo di fare chiarezza.
Intanto va ribadito un concetto basilare del diritto, quello per cui alcune disposizioni hanno valore di fonte del diritto ed altre no; volendo semplificare sono dunque equiparabili alla legge i decreti che pronuncia il presidente del Consiglio dei Ministri, e piacciano o meno vanno rispettati (sempre che si riesca a ben interpretarli, visto che la tecnica di scrittura di queste norme lascia spesso assai a desiderare).
Non hanno assolutamente invece alcuna forza normativa di nessun livello le circolari, trattandosi in sostanza di atti a uso interno della forza non dissimile da quella di una lettera che io o voi possiamo scrivere. Non è un caso infatti che la circolare in questione si limiti a offrire chiarimenti e lo faccia non alla generalità delle persone ma esclusivamente ai suoi destinatari (prefetti e commissari di governo).In nessun caso dunque la circolare può “dettare legge”.

E allora partiamo da cosa stabilisce il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020:
3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente:
(…) lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”
(si veda il testo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg ).

Dunque la norma (questa sì pienamente in vigore ed efficace) esplicitamente autorizza l’attività sportiva fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenersi in prossimità della propria abitazione, visto che permane la norma -art.1, lett. ‘a’ dpcm 8.3.2020, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg – estesa dal dpcm del 9 marzo a tutta Italia) per cui è necessario “(…) a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute.”

Arriva ora la circolare Min. Interno del 31.3.2020 (“Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti”)  https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf  che, secondo alcuni che evidentemente non hanno grande familiarità col diritto e le sue tecniche, vieterebbe le corsette prima ammesse (jogging: ma in realtà si parla di attività sportiva all’aria aperta).

Non è così.
Intanto per il motivo sopra detto, che è un motivo squisitamente tecnico, per cui in nessun caso una circolare potrebbe introdurre divieti od obblighi alla cittadinanza.
Ma anche per un motivo squisitamente interpretativo, e per questo basta leggere il passo “incriminato” della circolare in questione:

(…) “Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete. (…)
Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.”

Molto semplicemente dunque -e se si legge di fila tutto l’ultimo capoverso appena riprodotto la cosa è evidente- questa circolare spiega alle forze dell’ordine come la passeggiata di un genitore con figli minori è senz’altro consentita e non va multata perché rientra nell’attività motoria all’aperto, che le norme dei due DPCM sopra citati consente in modo espresso.

Mentre l’inciso riguardante l’attività sportiva è solo per evidenziare che la passeggiata con i figli minori non è “sport” (che rimane consentito dai DPCM di cui sopra) ma “attività motoria”. Tutto qua.

Insomma, poiché qualche artista della contravvenzione nei giorni scorsi ha sanzionato padri che giravano coi figli sotto casa, ritenendo magari che andassero troppo piano per esser considerati fare ‘sport’, il Ministero ha chiarito che anche se non fai sport ma semplice passeggiata sotto casa col tuo bambino non vai multato perché stai facendo ‘attività motoria’, consentita. 
[L’interpretazione opposta avrebbe portato a fornire le forze dell’ordine di cronometri per registrare i nostri ‘tempi sul giro’ e sanzionare chi corre con risultati deludenti come il sottoscritto].

In un clima come quello attuale ovviamente qualsiasi testo si presta alle peggiori interpretazioni, come già qualcuno ci ha confermato; ma sia la tecnica di corretta interpretazione sia l’applicazione dei principi basilari del diritto non mi sembra consentano alcuna diversa soluzione.

Camminare coi figli sotto casa, ferme restando le altre disposizioni di legge, è senz’altro consentito; e continua a essere consentita anche l’attività sportiva.
Questa è la mia ferma opinione; ci sarà ovviamente chi dissentirà, voi confrontate, ragionate e fatevi la vostra idea, senza necessariamente prender per buona la mia.

Tanto più che nessuno ovviamente impedirà a qualche bello spirito di elevarci contravvenzioni avventate per la corsetta sotto casa e costringerci a fare ricorso (quando riapriranno i tribunali).
L’augurio è che si continui a ragionare e dunque ciò non avvenga.

Vi saluto e vado a indossare la mia tuta.

Avv. Gioacchino Maria Spinozzi

 

 

Coronavirus e processi. Lavori in corso…

Cari tutti, sono giorni un po’ complicati. Solo pochi minuti fa è stato pubblicato il D.L. coronavirus che BLOCCA TUTTE LE UDIENZE (con poche eccezioni) E I TERMINI PROCESSUALI.
Vi alleghiamo il testo completo, nel caso foste masochisti al punto da volerlo consultare.
Già da domani riorganizzeremo il lavoro dello studio per consentire la normale attività di supporto, consulenza e difesa ai nostri assistiti vecchi e nuovi.
Sfruttate questo sito e la nostra pagina FB spinozziecalanna per mantenervi aggiornati e per contattarci senza problemi

Ama il tuo avvocato!

Ne parlammo già qualche tempo fa… ma è ancora una volta quel periodo dell’anno.

No, non parliamo di Halloween 😉 … e nemmeno della Commemorazione dei Morti (anche se il fatto che quest’anno la nostra ricorrenza coincida con questa si presta a facile umorismo).

Oggi, in quanto primo venerdì di novembre, ricorre in tutto il mondo il “Love Your Lawyer Day”, ovvero La giornata  “Ama il tuo avvocato”.

A prima vista può sembrare strano a molti associare i termini “amare” e “avvocato” 🙂 ; ma nonostante tutto vi chiediamo, insieme con i colleghi sparsi in tutto il mondo, di fermarvi per un attimo a considerare tutto quello che i vostri legali fanno per voi… e a rivolger loro, in cuor vostro, un piccolo pensiero di gratitudine.