La separazione? Esiste (quasi) solo da noi.

 

Un interessante articolo sul sito dell’ANSA ribadisce quanto sia ‘anomalo’ rispetto al resto d’Europa il nostro iter processuale in materia di crisi del matrimonio.

E una efficace mappa mostra come In buona sostanza solo in Italia, Polonia, Malta e Irlanda del Nord la separazione rappresenti un passaggio obbligato per potersi poi divorziare.

Davvero non si capisce perché la coppia in crisi debba sobbarcarsi un doppio estenuante processo (con ingenti oneri non solo economici ma anche -e forse soprattutto- personali) per poter porre fine formalmente a una  vicenda umana e sentimentale conclusa invece ormai da tempo.

Non ci crederete, ma queste norme non piacciono nemmeno agli avvocati… non a quelli del nostro studio, almeno.

 

 

 

IL DIVORZIO FACILE ANCHE PER CHI HA FIGLI E’ ORA LEGGE DELLO STATO.

mediazOggi 6 novembre si è infine arrivati alla definitiva conversione in legge del D.L. sulla giustizia che prevede -tra le altre novità- anche la possibilità, definitivamente sancita, di separarsi o divorziare presso lo studio del proprio avvocato, senza necessità di andare in tribunale.

Si è ora prevista questa possibilità ANCHE PER LE COPPIE CON FIGLI.

Come sapete avevamo già attivato la procedura (in forza del decreto legge) per le coppie senza figli (il nostro video che spiegava tutto è qui).

Il nostro studio perciò è già operativo per permettere agli interessati di fare uso da subito di questa nuova procedura, che può far risparmiare fino a un anno di tempo rispetto alle normali procedure di tribunale.

 

SE DUNQUE AVETE DECISO DI:

  • separarvi consensualmente, o
  • divorziare consensualmente, o ancora
  • modificare di comune accordo le attuali condizioni in vigore di separazione o di divorzio

VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.

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DI seguito un estratto dal sito ufficiale della Camera dei Deputati:

E’ poi regolata una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l’accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l’accordo raggiunto in quanto rispondente all’interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell’accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all’accordo.

La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

 

 

 

NULLITA’ DEL MATRIMONIO, FINALMENTE UNO STOP ALLA SACRA ROTA

Avvocato, ho sentito dire che rivolgendosi alla sacra rota mia moglie non prenderà gli alimenti, possiamo farlo anche noi?”

La domanda (quasi sempre in questi termini espliciti) ci viene rivolta spesso, da mariti (o anche da mogli, nell’ultimo periodo) all’affannosa ricerca di sistemi più o meno tortuosi per evitarsi di corrispondere somme al non più amato coniuge.

Intanto, diciamo che è una filosofia che comprendiamo ma non condividiamo; qui come in altri settori non c’è da essere più o meno ‘furbi’, semplicemente c’è da far valere i propri diritti in un senso o nell’altro (e dunque non pagare se all’altro per legge non spetta; pagare solo il giusto, qualora si sia tenuti). Le norme in materia, se ben applicate, assicurano giustizia.

Tornando al nostro argomento: effettivamente –almeno fino a ieri- uno dei più praticati stratagemmi per evitare di dover corrispondere alimenti al coniuge in caso di separazione era quello di rivolgersi ai tribunali ecclesiastici per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio.

Non stiamo parlando dei pochissimi casi in cui a muovere gli interessati è un reale insopprimibile bisogno di porre nel nulla un sacramento per fondati motivi squisitamente religiosi; quello che interessa qui è il caso -purtroppo assai diffuso- del marito (o in qualche caso della moglie) che si rivolge alla Rota romana (questo il nome corretto) per far dichiarare la nullità del proprio matrimonio per motivi d’interesse economico.

A i non addetti ai lavori questa distinzione tra nullità ecclesiastica e divorzio civile sfugge, perché nella sostanza si ha sempre la fine del vincolo matrimoniale a suo tempo contratto in chiesa.

Se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio.

Gli effetti dell’una e dell’altra pronuncia però sono ben diversi; o almeno lo sono stati fino a pochi giorni fa.

Una sentenza di nullità ecclesiastica (poi recepita nel nostro ordinamento con una sentenza di delibazione, in pratica poco più di un controllo formale) fa cadere il vincolo del matrimonio dall’origine; in pratica è come se un matrimonio non ci fosse mai stato. 

Dal punto di vista degli alimenti e del mantenimento questo ha conseguenze drammatiche per il coniuge svantaggiato che secondo la legge italiana avrebbe diritto a un assegno di mantenimento, perché se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio, salve poche eccezioni (limitate nel tempo e comunque nella casistica) di cui faremo a meno di accennare.

Nella pratica ci si trovava dunque a dover fronteggiare, nel corso di un procedimento civile italiano, la concreta minaccia che tutto venisse posto nel nulla a causa di una sentenza “straniera”, pronunciata da un tribunale assai diverso da quelli che conosciamo, per di più basata su criteri di giudizio spesso assai diversi e distanti da quelli della legge italiana.

Da oggi non è più così.

Le sezioni unite della corte di Cassazione, infatti, con una sentenza (16379/14) che sicuramente farà epoca e solleverà proteste degne di miglior causa, hanno finalmente sancito in modo chiaro e inequivocabile il principio per cui

Ora le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni.

le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni. Lo impedisce innanzitutto la nostra Costituzione.

Finalmente dunque la tutela dei diritti e delle rispettive ragioni dei coniugi torna ad essere oggetto di esame e decisione pressoché esclusivi del giudice civile italiano, secondo le leggi laiche del nostro ordinamento e con tutte le garanzie che le nostre norme assicurano in modo lodevole al coniuge svantaggiato separato o divorziato.

Attenti però; il vostro avvocato dovrà opporsi tempestivamente e nel modo tecnicamente corretto alla sentenza ecclesiastica, altrimenti il giudice non potrà di sua iniziativa rifiutarsi di accettare la sentenza ecclesiastica e anzi dovrà necessariamente applicarla.

Ancora un buon motivo per scegliersi un ottimo avvocato matrimonialista.

Stai pensando di separarti? 

Se hai maturato già l’idea (o anche solo se ti serve una consulenza riservata di orientamento), contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando lo 0656320610).

Ti aspettiamo per tutelarti al massimo.

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine: “GVasiCancelleriaengr”. Con licenza Public domain tramite Wikimedia Commons

 

 

Solo per voi…copia autentica immediata!

(L’immagine è di szerbijn – cc)

Grazie a una recentissima modifica legislativa (e ai nostri potenti mezzi 🙂 )  finalmente possiamo offrire ai nostri clienti un nuovo utilissimo servizio.

Da oggi infatti possiamo rilasciarvi senza attese -direttamente dal nostro studio- copie conformi (“autentiche”) dei provvedimenti (sentenze, ordinanze, omologhe etc.) pronunciati nelle cause che vi riguardano, non appena depositati dal giudice!

In termini pratici, questo vi permetterà di avere subito in mano una copia autentica completa del provvedimento che vi interessa; dunque almeno un mese primadi quanto normalmente s’impiegava a causa delle lungaggini del tribunale!

Ovviamente parliamo solo delle cause in cui vi rappresentiamo come difensori.

Un motivo in più per sceglierci!

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Ti serve la nostra consulenza qualificata?
Oppure… ti hanno fatto causa? O devi farla tu?
Contàttaci ora
(dal sito, via mail o chiamando 0656320610).
Siamo pronti a tutelarti al massimo.

 

 

Si riparte!

Eccoci tornati!

Terminata la meritata pausa estiva, siamo di nuovo pienamente operativi e… a tua disposizione.

Se hai bisogno di noi, contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata solo a te: in un incontro riservato presso il nostro studio potrai raccontarci la tua vicenda e ricevere un’approfondita analisi del tuo caso.

Chiarirai con noi in modo completo i tuoi dubbi e ti daremo anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i tuoi diritti.

Al termine di questo incontro, di sicuro avrai le idee chiare sul tuo caso e potrai meglio valutare il da farsi.

 

Pausa estiva…

 1016589_10200917217804637_668165371_n[1]Anche quest’anno, senza aver quasi avuto il tempo di rendercene conto, ci ritroviamo alle soglie della pausa estiva.
Come certo saprete i tribunali -grazie a una legge che ormai ha più di quarant’anni- riducono al minimo la loro attività (salvo insopprimibili urgenze)  nel periodo 1/8-15/9; ed è un bene per tutti, in primis… per gli assistiti.

Per noi quella da settembre 2012 a oggi è stata una stagione ricca di soddisfazioni ma anche assai impegnativa, piena di cambiamenti e di nuove sfide. Arriviamo dunque a fine luglio stanchi ma soddisfatti, e sicuri di poter fare ancora meglio alla ripresa delle consuete fatiche.

Vi ricordiamo che resta sempre attivo il canale delle prenotazioni degli appuntamenti via internet; chi è interessato a un appuntamento per una consulenza (ad esempio per una separazione) può senz’altro scriverci una mail di richiesta, lasciando i suoi recapiti.
Richiameremo gl’interessati a fine agosto, per fissare gli appuntamenti seguendo l’ordine di arrivo delle mail.

La nostra attività riprenderà appieno dal 2 settembre. Nel frattempo… buona estate!

STAI PENSANDO DI SEPARARTI…


 …e forse ne hai già parlato con un amico – o un’amica; oppure, in silenzio, hai cercato di capirne qualcosa in più, prestando ascolto ai racconti più diversi sulle separazioni di parenti o conoscenti; magari hai anche letto di tutto (e il contrario di tutto) in internet.

La tua incertezza -anziché sparire- è aumentata.

Le leggende metropolitane, al riguardo, sono molte (di alcune parliamo qui).

E ogni caso è per forza di cose diverso dagli altri, perciò quel che è (stato) vero per altri può non essere affatto vero per te.

A te ora serve chiarezza.

Hai bisogno di sapere come stanno davvero le cose: cosa effettivamente prevede la legge per il tuo caso, cosa succede poi nella pratica concreta del Tribunale, cosa puoi e devi aspettarti dal momento in cui prendi effettivamente l’iniziativa, e quali saranno i tuoi diritti (e doveri) da allora in poi.

E’ proprio questo il momento in cui ti serve parlare con un avvocato esperto, che abbia pratica vera di questo tipo di situazioni e procedimenti.

Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata solo a te: in un incontro riservato presso il nostro studio potrai raccontarci la tua vicenda matrimoniale e ricevere un’approfondita analisi del tuo caso. Chiarirai con noi in modo completo i tuoi dubbi e ti daremo anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i tuoi diritti.

Al termine di questo incontro, di sicuro avrai le idee chiare su tutto e potrai meglio valutare il da farsi.

Nessuno, al di fuori degli avvocati di questo studio, saprà nulla di questo incontro (la riservatezza è un nostro dovere e una nostra priorità); e nessuno degli avvocati con cui parlerai ti forzerà mai a intraprendere nulla.

Sarai tu –quando vorrai- a decidere in piena libertà se dare effettivo avvio alla tua separazione; sappiamo bene che si tratta di scelte personalissime, che nessuno di noi si permetterà di giudicare.

[Non temere, la consulenza avrà un costo chiaro, limitato e senza sorprese, che ti verrà comunicato all’atto della richiesta (non impegnativa) di prenotazione.]

SE INVECE HAI GIA’ DECISO DI SEPARARTI…

…l’incontro coi nostri avvocati servirà non solo per analizzare a fondo il tuo caso ma anche per impostare da subito l’azione da intraprendere per arrivare -prima possibile e limitando costi e tempi- alla separazione di cui hai bisogno.

Permettici di chiarirti come pensiamo debba essere un avvocato che tratta separazioni e divorzi.

Molte persone, forse anche fuorviate da cinema e fiction ben poco realistici, si rivolgono all’avvocato sperando d’incontrare (e ingaggiare) qualcuno che assomigli a un attore tragico, o a un ‘vendicatore’. Nella realtà, un avvocato che urlasse in udienza non avrebbe altro risultato che quello d’indisporre il giudice; e un legale  inutilmente bellicoso e persecutorio con la controparte solo per compiacere il proprio cliente non ti sarebbe affatto utile, giacché la magra soddisfazione di turbare il sonno del tuo coniuge la pagheresti con anni di cause sfibranti (e assai costose).

A te invece serve un professionista serio e preparato, che ti consigli al meglio  per avere (o conservare) tutto quel che ti spetta, si sforzi di raggiungere –prima possibile- un accordo che ti tuteli al massimo e ti permetta di uscire presto da una situazione che non sei più in grado di sopportare.

Sia chiaro: non temiamo le cause e siamo ben… allenati e preparati a sostenerle tutte le volte che sia necessario. Siamo fermissimi nella difesa dei tuoi diritti (come coniuge e come genitore); ma non siamo litigiosi per il solo gusto di esserlo.

L’avvocato che meglio fa i tuoi interessi è quello che ti permette di cominciare da subito a guardare avanti.

Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

Noi penseremo a tutelarti e tu potrai dedicarti a cominciare subito la tua nuova vita.

Come capire se è davvero giunto il momento di separarsi.


Nel corso dei molti anni di pratica come avvocati matrimonialisti c’è capitato di osservare come vi siano alcuni periodi dell’anno nei quali la richiesta di appuntamenti per l’avvio di una separazione si fa molto più pressante: in particolare questo accade all’inizio e alla fine del periodo estivo e immediatamente dopo le vacanze natalizie.

Perché questo accada a è facile intuirlo: sono questi i periodi in cui le coppie passano più tempo insieme, hanno maggior occasione di confrontarsi (e di scontrarsi) e dunque maturano con più facilità reciproci sentimenti di esasperazione.

In alcuni casi poi è già presente una relazione extraconiugale, con la quale il coniuge implicato finisce col fare i conti proprio in queste occasioni, sia per l’accresciuto senso di estraneità nei confronti della compagna o del compagno “ufficiale” sia anche perché la persona con cui viene intrattenuta tale relazione fatalmente comincia col tempo a pretendere maggior attenzione per sé -e dunque anche una condivisione almeno parziale del periodo vacanziero.

Ecco dunque che facilmente (all’inizio o alla fine di tali periodi) si finisce davanti a un avvocato, per assumere informazioni sul funzionamento della separazione, sulle cautele da osservare nei confronti del coniuge e via dicendo.

Non sono pochi i casi però in cui la persona che riceviamo nel nostro studio è in realtà assai incerta sul da farsi, al punto da attendersi quasi che l’avvocato rompa gl’indugi e prenda egli stesso l’iniziativa di avviare senz’altro un procedimento per separazione.

Guai all’avvocato che assecondasse una simile aspettativa.

Quel che personalmente riteniamo di fare in casi del genere, pur non trascurando di dare una completa informazione di carattere professionale sul funzionamento e sulle implicazioni della fine di una convivenza coniugale, è principalmente il far riflettere a fondo il nostro assistito sulla reale natura dei propri sentimenti.

Perché è questo il punto nodale: la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza,

la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza

indagando in modo sincero le proprie più intime sensazioni.

Solo il diretto interessato infatti sa nel profondo se voglia o meno continuare a credere e a lottare per il suo rapporto matrimoniale oppure se sia ormai talmente stanco, sfiduciato o per converso esasperato e adirato da non volerne più sapere nulla.

La rozza metafora che a volte adoperiamo per aiutare il nostro cliente a riflettere e capire se sia arrivato davvero il momento di separarsi è quella della vecchia automobile di famiglia, che ci ha trasportato e assistito fin qui ma ora ha bisogno, visto il chilometraggio raggiunto, di una costosa manutenzione straordinaria.

Con quali sentimenti pensiamo a questa nostra automobile?

Vediamo in lei l’auto a cui siamo tanto affezionati e che non vorremmo mai dare via?

Oppure solo un vecchio catorcio del quale non vediamo l’ora di disfarci?

Nel primo caso sarà opportuno che, prima di pensare a una separazione, esploriamo fino in fondo ogni possibilità di recupero del proprio rapporto matrimoniale, con l’altro coniuge e magari anche con l’aiuto di un qualificato terapeuta di coppia.

Nel secondo caso invece siamo ormai pronti per dare incarico al nostro avvocato per l’avvio del procedimento di separazione.

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Stai pensando di separarti? Clicca qui.

Hai già deciso di separarti?
Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

 

 

[L’immagine è di Donna62, CC]

 

 

 

Separazione giudiziale o consensuale? La storia della piccola Stefania




Succede spesso, nella nostra pratica quotidiana di divorzisti, di ritrovarci a caldeggiare la soluzione della separazione consensuale rispetto a quella giudiziale; e non sempre è facile convincere il nostro cliente (uomo o donna che sia) che questa sia senza ombra di dubbio la soluzione da preferire.

Torna utile, in questi casi, illustrare ai nostri clienti qualche esempio concreto che chiarisca meglio i nostri timori.

Nel caso interessasse anche i (non pochi) visitatori del nostro sito, racconterò anche a loro il caso della piccola Stefania (il suo vero nome, l’avrete intuito, non è certo questo).

Tranquilli, non è una storia tragica: ma non mi sembra abbia un lieto fine.

Si era rivolta a noi la sua mamma, giunta alla determinazione di volersi separare; le spiegammo il da farsi e, ottenuto il suo consenso, scrivemmo al marito perché aderisse a tale volontà e discutesse (assistito da un suo legale di fiducia) le condizioni concrete di un accordo che portasse alla separazione consensuale.

Nel caso non lo sappiate, con la separazione consensuale tutto si risolve in un’unica udienza in Tribunale, nell’arco (in media) di tre/quattro mesi dalla presentazione del ricorso.

E quasi sempre, se l’avvocato ha fatto un buon lavoro, a essere accolte dal Tribunale sono proprio le condizioni proposte dai coniugi, quelle che meglio rispondono alle esigenze e ai bisogni concreti di quella famiglia.

Come a volte accade, il marito (ma il discorso si verifica anche a parti invertite, sia chiaro) non volle aderire a tale invito, e costrinse così la moglie a dover procedere con la separazione giudiziale; che è un vero e proprio processo, destinato a durare qualche anno e a costare assai di più di una consensuale, non solo in termini di spese legali ma anche -e soprattutto- sul piano personale, emotivo.

La piccola Stefania si ritrovò dunque, come purtroppo spesso accade, al centro della contesa processuale tra i genitori; per ben quattro anni noi avvocati discutemmo e disputammo (in aula e fuori) su quale fosse il genitore più adatto a gestire la piccola, su chi dovesse restare nella casa coniugale e chi dovesse uscirne etc.; fu addirittura richiesta una perizia psicologica sulla piccola, che a dire del padre manifestava un disagio profondo (poi rivelatosi inesistente); il che non vuol dire che non soffrisse parecchio, per tutto quel periodo, in ragione dell’accesa conflittualità tra i suoi genitori.

Giunse infine il momento della decisione; noi avvocati depositammo i nostri vibranti atti conclusionali e il Tribunale trattenne la causa per pronunciare la sentenza.

Per lunghi mesi attendemmo la pubblicazione del provvedimento; l’attendeva soprattutto la mamma da noi assistita, con cui viveva (fino a nuovo ordine) la piccola Stefania.
Personalmente nutrivo (ma non lo dissi alla signora) concrete speranze di ottenere una decisione favorevole.

Stefania nel frattempo compiva dieci anni.

Di lì a poco la sentenza uscì; e avemmo un’amara sorpresa.

“Ha vinto il padre”, avrete pensato voi.

E avreste sbagliato, perché il padre fu ugualmente sorpreso dal contenuto della sentenza.

“Allora l’hanno affidata ai servizi sociali!” penserete a questo punto; a volte si sente di queste decisioni che…

Nemmeno questo.

Semplicemente, gli sbigottiti avvocati (e i coniugi ancor più sbigottiti) lessero nella sentenza che, vista la raggiunta maggiore età di Stefania, non c’era più necessità di stabilire a chi spettasse di avere in affidamento la figlia, ormai grande.

Stefania, maggiorenne per sentenza.

Quattro anni di causa, di ansie, liti e spese per ottenere (non una sentenza in/giusta ma) una sentenza del tutto inservibile.

Un clamoroso errore; con tutta evidenza, si trattava di un altro caso esaminato sempre da quei giudici e il cui testo s’era sovrapposto a quello della nostra sentenza.

Unico rimedio: l’appello.

Ovvero un altro grado completo di giudizio, destinato a durare (almeno) altri cinque anni.
E a raddoppiare le spese, le ansie e i litigi del primo grado.

Questa, in breve, la storia. I riferimenti sono volutamente vaghi, perché si tratta di un caso vero.

E continuo a raccontarla perché mi sembra -voi che ne dite?- un buon argomento a favore della separazione consensuale.