Ecco la guida per i nostri videoappuntamenti tramite Zoom!

Ciao a tutti, come sapete in questo periodo -se non è strettamente necessario l’incontro fisico con noi- le norme e il buonsenso prescrivono di organizzare gli appuntamenti da remoto, insomma in videoconferenza.

Noi abbiamo scelto Zoom, l’app che ci sembra di miglior qualità e semplicità d’uso.

Per fissare un appuntamento, basterà chiamarci o scriverci indicando il vostro nome, la materia d’interesse e i vostri recapiti; vi ricontatteremo e v’invieremo il link da cliccare per partecipare alla riunione.

Essendo possibile che non si abbia esperienza pratica di Zoom o programmi simili, abbiamo deciso di spiegare qui in sintesi come si fa materialmente a collegarsi con noi in video; per farlo facciamo riferimento all’ottima guida di Andrea Grassi su Computerworld Italia, di cui consigliamo la lettura per una conoscenza più approfondita delle potenzialità di questo software: qui citiamo l’essenziale, per permettervi di usare Zoom senza starci a perdere troppo tempo.

A voi interessa la parte relativa all’accettare il nostro invito alla riunione e connettervi con noi (ricordiamo che si può fare dal pc che abbia una webcam, dal portatile, dallo smartphone e dal tablet).

Ecco come si fa.

Per accogliere un invito a partecipare a una riunione Zoom, generalmente basta seguire (cliccare) il link contenuto nell’email o nell’invito ricevuto via whatsapp, messenger etc. Se invece ci è stato comunicato solo il codice identificativo della riunione, basta aprire il sito Zoom.us e fare clic sul link Join a Meeting in alto a destra. Comparirà una casella in cui inserire il codice e un pulsante per unirsi alla riunione.

[Se vi verrà chiesto ricordate d’inserire anche la password che vi avremo fornito insieme col link.]

In entrambi i casi, si verrà rimandati a una pagina che propone di avviare subito la riunione (click here) o scaricare l’app per il proprio dispositivo (download & run Zoom).  Noi vi consigliamo di scaricare l’app Zoom, che è leggera e si scarica in pochi secondi.

Se invece non volete o non potete installare app… avviate subito la riunione. Se non partisse immediatamente, potrebbe essere visualizzato il messaggio If you cannot download or run the application, start from your browser. Seguite quel link e si aprirà la finestra della videoconferenza vera e propria.

Il browser (firefox, safari, chrome o altro) a questo punto chiederà il permesso di accedere al microfono del pc: acconsentite. Dall’icona del microfono in basso a sinistra potete accendere o spegnere il microfono (mettere cioè in muto), e se avete diversi microfoni collegati (per esempio, quello del portatile e quello degli auricolari Bluetooth), potete selezionare quello da usare aprendo il menu a tendina ^.

La richiesta di autorizzazione ad accedere alla webcam apparirà invece quando farete clic sull’icona della telecamera (Start Video), in basso a sinistra accanto al microfono.

Insomma, ci vuole pochissimo tempo e impegno, e si avrà in cambio il vantaggio di connettersi da casa o da dove altro preferite senza doversi spostare, guidare, indossare mascherine, osservare distanze etc.

Molti nostri assistiti vecchi e nuovi lo stanno già facendo; ora aspettiamo anche voi 😉

 

[Se vi servisse anche un esempio video, ecco qui sotto il link della relativa guida di zoom, è in inglese ma potete sempre avviare i sottotitoli e la traduzione automatica se necessario.]

 

In Gazzetta il decreto Conte per il rilancio dell’economia, con la nuova sospensione dei termini processuali

Per chi fosse interessato, segnaliamo che è stato finalmente pubblicato in G.U. il decreto Conte preannunciato già da giorni, quello che dovrebbe rilanciare l’economia (mah). 

Lo potete leggere e scaricare cliccando qui.

Per quello che riguarda i processi, l’art.36 dispone un prolungamento della sospensione dei termini fino a tutto il giorno 11 maggio.
Potrebbe essere anche un segnale per capire fino a quando continuerà la quarantena attuale? Chissà.
Un caro saluto dai vostri avvocati preferiti.

VI SPIEGO PERCHÉ -ANCORA OGGI- SI PUÒ PASSEGGIARE SOTTO CASA COI FIGLI E FARE JOGGING.


Roma, 1.4.2020.
Viviamo giorni di grande confusione, anche in ragione dell’accavallarsi di una serie di norme, interpretazioni e opinioni che a noi reclusi nelle nostre case sembrano vietare tutto ed esprimersi con uguale forza e valore nei nostri confronti.
L’ultimo motivo di parziale confusione è la circolare del ministero dell’interno, appena resa pubblica, che secondo alcuni da un lato consentirebbe passeggiate all’aperto coi figli piccoli ma dall’altra parte vieterebbe di fare jogging.Non è così.
Vediamo di fare chiarezza.
Intanto va ribadito un concetto basilare del diritto, quello per cui alcune disposizioni hanno valore di fonte del diritto ed altre no; volendo semplificare sono dunque equiparabili alla legge i decreti che pronuncia il presidente del Consiglio dei Ministri, e piacciano o meno vanno rispettati (sempre che si riesca a ben interpretarli, visto che la tecnica di scrittura di queste norme lascia spesso assai a desiderare).
Non hanno assolutamente invece alcuna forza normativa di nessun livello le circolari, trattandosi in sostanza di atti a uso interno della forza non dissimile da quella di una lettera che io o voi possiamo scrivere. Non è un caso infatti che la circolare in questione si limiti a offrire chiarimenti e lo faccia non alla generalità delle persone ma esclusivamente ai suoi destinatari (prefetti e commissari di governo).In nessun caso dunque la circolare può “dettare legge”.

E allora partiamo da cosa stabilisce il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020:
3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente:
(…) lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”
(si veda il testo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg ).

Dunque la norma (questa sì pienamente in vigore ed efficace) esplicitamente autorizza l’attività sportiva fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenersi in prossimità della propria abitazione, visto che permane la norma -art.1, lett. ‘a’ dpcm 8.3.2020, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg – estesa dal dpcm del 9 marzo a tutta Italia) per cui è necessario “(…) a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute.”

Arriva ora la circolare Min. Interno del 31.3.2020 (“Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti”)  https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf  che, secondo alcuni che evidentemente non hanno grande familiarità col diritto e le sue tecniche, vieterebbe le corsette prima ammesse (jogging: ma in realtà si parla di attività sportiva all’aria aperta).

Non è così.
Intanto per il motivo sopra detto, che è un motivo squisitamente tecnico, per cui in nessun caso una circolare potrebbe introdurre divieti od obblighi alla cittadinanza.
Ma anche per un motivo squisitamente interpretativo, e per questo basta leggere il passo “incriminato” della circolare in questione:

(…) “Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete. (…)
Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.”

Molto semplicemente dunque -e se si legge di fila tutto l’ultimo capoverso appena riprodotto la cosa è evidente- questa circolare spiega alle forze dell’ordine come la passeggiata di un genitore con figli minori è senz’altro consentita e non va multata perché rientra nell’attività motoria all’aperto, che le norme dei due DPCM sopra citati consente in modo espresso.

Mentre l’inciso riguardante l’attività sportiva è solo per evidenziare che la passeggiata con i figli minori non è “sport” (che rimane consentito dai DPCM di cui sopra) ma “attività motoria”. Tutto qua.

Insomma, poiché qualche artista della contravvenzione nei giorni scorsi ha sanzionato padri che giravano coi figli sotto casa, ritenendo magari che andassero troppo piano per esser considerati fare ‘sport’, il Ministero ha chiarito che anche se non fai sport ma semplice passeggiata sotto casa col tuo bambino non vai multato perché stai facendo ‘attività motoria’, consentita. 
[L’interpretazione opposta avrebbe portato a fornire le forze dell’ordine di cronometri per registrare i nostri ‘tempi sul giro’ e sanzionare chi corre con risultati deludenti come il sottoscritto].

In un clima come quello attuale ovviamente qualsiasi testo si presta alle peggiori interpretazioni, come già qualcuno ci ha confermato; ma sia la tecnica di corretta interpretazione sia l’applicazione dei principi basilari del diritto non mi sembra consentano alcuna diversa soluzione.

Camminare coi figli sotto casa, ferme restando le altre disposizioni di legge, è senz’altro consentito; e continua a essere consentita anche l’attività sportiva.
Questa è la mia ferma opinione; ci sarà ovviamente chi dissentirà, voi confrontate, ragionate e fatevi la vostra idea, senza necessariamente prender per buona la mia.

Tanto più che nessuno ovviamente impedirà a qualche bello spirito di elevarci contravvenzioni avventate per la corsetta sotto casa e costringerci a fare ricorso (quando riapriranno i tribunali).
L’augurio è che si continui a ragionare e dunque ciò non avvenga.

Vi saluto e vado a indossare la mia tuta.

Avv. Gioacchino Maria Spinozzi

 

 

Godetevi online il nostro spettacolo teatrale!

Cari tutti, anche il vostro studio legale preferito ha un piccolo regalo per questi giorni di reclusione.
E’ online la nostra commedia teatrale “Il gatto nel bidè”, che tanto successo di critica e di pubblico ha avuto, vincendo il concorso nazionale “Schegge d’autore” e venendo premiato da una giuria presieduta da Ettore Scola.
Ci fa piacere regalarvene la visione integrale, sperando di farvi cosa gradita e nell’attesa in futuro di avervi davvero in sala per la nostra prossima produzione. Buona visione, buon divertimento e… se vi va e vi è piaciuto…. CONDIVIDETE senza problemi!  🙂 

Per vederla basta cliccare sull’immagine  😉 





Coronavirus e processi. Lavori in corso…

Cari tutti, sono giorni un po’ complicati. Solo pochi minuti fa è stato pubblicato il D.L. coronavirus che BLOCCA TUTTE LE UDIENZE (con poche eccezioni) E I TERMINI PROCESSUALI.
Vi alleghiamo il testo completo, nel caso foste masochisti al punto da volerlo consultare.
Già da domani riorganizzeremo il lavoro dello studio per consentire la normale attività di supporto, consulenza e difesa ai nostri assistiti vecchi e nuovi.
Sfruttate questo sito e la nostra pagina FB spinozziecalanna per mantenervi aggiornati e per contattarci senza problemi