Ti sei separato/a o divorziato/a con noi sottoscrivendo un accordo di negoziazione assistita nel nostro studio?
Ebbene… ti spettano 250 euro sotto forma di credito di imposta.
Hai conservato la tua fattura, vero? Ebbene (come già spiegammo in sede di firma) puoi richiedere che ti venga riconosciuto questo credito, fino a un massimo di €250 (anche nel caso, probabile, che tu abbia speso una cifra superiore… ma è già qualcosa, visto che la regola per i privati è quella di non poter recuperare in nessun modo le spese di assistenza legale stragiudiziale).
L’art. 21-bis del d.l. n. 83/2015 prevede infatti che possono presentare domanda per il riconoscimento di credito d’imposta, commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro, le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente la presentazione della domanda, ai sensi del d.l. n.132/2014, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (Capo II del d.l. 132/2014) concluso con successo o di arbitrato concluso con lodo.
Trovi i riferimenti normativi anche sul sito del Ministero della Giustizia (clicca QUI).
Attenzione però: non potrai sfruttare questo credito in sede di dichiarazione dei redditi se non fai domanda ora per potertelo vedere riconosciuto!
Le domande si possono presentare solo dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno, con riferimento all’anno solare precedente (dunque 2017).
La presentazione delle domande deve avvenire utilizzando la procedura online, alla quale puoi accedere cliccando QUI… ma prima regìstrati QUI.
Mi raccomando: non rimandare, restano pochi giorni e la cosa non è per nulla pubblicizzata!