Da oggi attivo anche il nostro servizio pos – una comodità in più!

5c73a104893a40d2bf11ea1a1d71561a-refer_a_friend_img_pngVa bene, è una piccola cosa; ma abbiamo visto che era un servizio utile per i nostri assistiti (e anzi ormai veniva richiesto apertamente), sicché ci siamo organizzati per agevolarli, attivando da oggi presso la nostra sede un servizio pos  che permette di utilizzare tutte le principali carte di credito e debito, senza costi aggiuntivi per i nostri clienti.

E’ una comodità in più, che tuttavia… molti studi legali ancora non offrono 😉 .

[Il servizio accetta carte di credito e Bancomat con il logo Maestro, VPay, Mastercard, Visa e American Express.]

 

PS – Come sa chi ha un’attività commerciale o uno studio professionale, ottenere un servizio pos dalla propria banca è cosa tutt’altro che rapida; è poi scelta sicuramente antieconomica, se non si ha un volume elevato di transazioni giornaliere (cosa per che un avvocato, anche solo in ragione della durata dei suoi incontri in studio,  è impossibile ipotizzare).

Noi allora abbiamo scelto di affidarci a sumup,  che fornisce un lettore pos da collegare al proprio smartphone (e dunque è trasportabile ovunque) e permette di pagare (commissioni limitate) per il servizio solo quando effettivamente viene adoperato.

[Chiunque fosse interessato ad acquistarlo per la propria attività può sfruttare questo link]

 

A scuola entrambi i genitori hanno pari diritti!

Interviemiur sede_trasteverene anche il Ministero dell’Istruzione per incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/ dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 e.e.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dalla scuola.

Lo fa con un’interessante Circolare, che vi alleghiamo per ogni vostra necessità di “dialogo” con la scuola di vostro figlio/a (non è detto che tutti gli Istituti… abbiano già fatto i compiti a casa 😉  ), in cui prevede che si debbano tenere informati entrambi i genitori e garantire loro il dialogo cogli insegnanti, addirittura anche per i genitori residenti in altra città.

Anche da questo si vede come la filosofia dell’affidamento condiviso e il rispetto di ciò che (con orribile termine) si chiama la”bigenitorialità” stiano diventando ormai patrimonio culturale diffuso.

Per fortuna.

Circolare MIUR partecipazione genitori separati

 

La separazione? Esiste (quasi) solo da noi.

 

Un interessante articolo sul sito dell’ANSA ribadisce quanto sia ‘anomalo’ rispetto al resto d’Europa il nostro iter processuale in materia di crisi del matrimonio.

E una efficace mappa mostra come In buona sostanza solo in Italia, Polonia, Malta e Irlanda del Nord la separazione rappresenti un passaggio obbligato per potersi poi divorziare.

Davvero non si capisce perché la coppia in crisi debba sobbarcarsi un doppio estenuante processo (con ingenti oneri non solo economici ma anche -e forse soprattutto- personali) per poter porre fine formalmente a una  vicenda umana e sentimentale conclusa invece ormai da tempo.

Non ci crederete, ma queste norme non piacciono nemmeno agli avvocati… non a quelli del nostro studio, almeno.

 

 

 

SEPARAZIONE VELOCE E DIVORZIO VELOCE: CON NOI SUBITO!

items_storia_m[1]Grazie all’avvenuta pubblicazione in G.U., è’ finalmente entrato in vigore il decreto giustizia come modificato dalle Camere, che prevede tra l’altro le nuove procedure cd. di ‘divorzio veloce’ e ‘separazione veloce’.

DA OGGI DUNQUE POSSIAMO CONSENTIRE A TUTTI,

ANCHE ALLE COPPIE CON FIGLI , DI:

SEPARARSI / DIVORZIARE / MODIFICARE LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

DIRETTAMENTE NEL NOSTRO STUDIO, SENZA DOVER ANDARE IN TRIBUNALE E SENZA PIU’ TUTTI QUEI MESI D’INUTILE ATTESA E SOFFERENZA ai quali costringeva la vecchia procedura giudiziaria.
SIAMO GIA’ OPERATIVI (e in effetti le richieste d’appuntamento in queste ore si moltiplicano).

Se avete questa esigenza dunque VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite questa pagina facebook, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia!
VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.
A questo link c’è la possibilità di scaricare la gazzetta ufficiale col testo definitivo (che risulta assai “tecnico” per i non addetti ai lavori) – il testo coordinato parte a pag.101.

NULLITA’ DEL MATRIMONIO, FINALMENTE UNO STOP ALLA SACRA ROTA

Avvocato, ho sentito dire che rivolgendosi alla sacra rota mia moglie non prenderà gli alimenti, possiamo farlo anche noi?”

La domanda (quasi sempre in questi termini espliciti) ci viene rivolta spesso, da mariti (o anche da mogli, nell’ultimo periodo) all’affannosa ricerca di sistemi più o meno tortuosi per evitarsi di corrispondere somme al non più amato coniuge.

Intanto, diciamo che è una filosofia che comprendiamo ma non condividiamo; qui come in altri settori non c’è da essere più o meno ‘furbi’, semplicemente c’è da far valere i propri diritti in un senso o nell’altro (e dunque non pagare se all’altro per legge non spetta; pagare solo il giusto, qualora si sia tenuti). Le norme in materia, se ben applicate, assicurano giustizia.

Tornando al nostro argomento: effettivamente –almeno fino a ieri- uno dei più praticati stratagemmi per evitare di dover corrispondere alimenti al coniuge in caso di separazione era quello di rivolgersi ai tribunali ecclesiastici per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio.

Non stiamo parlando dei pochissimi casi in cui a muovere gli interessati è un reale insopprimibile bisogno di porre nel nulla un sacramento per fondati motivi squisitamente religiosi; quello che interessa qui è il caso -purtroppo assai diffuso- del marito (o in qualche caso della moglie) che si rivolge alla Rota romana (questo il nome corretto) per far dichiarare la nullità del proprio matrimonio per motivi d’interesse economico.

A i non addetti ai lavori questa distinzione tra nullità ecclesiastica e divorzio civile sfugge, perché nella sostanza si ha sempre la fine del vincolo matrimoniale a suo tempo contratto in chiesa.

Se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio.

Gli effetti dell’una e dell’altra pronuncia però sono ben diversi; o almeno lo sono stati fino a pochi giorni fa.

Una sentenza di nullità ecclesiastica (poi recepita nel nostro ordinamento con una sentenza di delibazione, in pratica poco più di un controllo formale) fa cadere il vincolo del matrimonio dall’origine; in pratica è come se un matrimonio non ci fosse mai stato. 

Dal punto di vista degli alimenti e del mantenimento questo ha conseguenze drammatiche per il coniuge svantaggiato che secondo la legge italiana avrebbe diritto a un assegno di mantenimento, perché se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio, salve poche eccezioni (limitate nel tempo e comunque nella casistica) di cui faremo a meno di accennare.

Nella pratica ci si trovava dunque a dover fronteggiare, nel corso di un procedimento civile italiano, la concreta minaccia che tutto venisse posto nel nulla a causa di una sentenza “straniera”, pronunciata da un tribunale assai diverso da quelli che conosciamo, per di più basata su criteri di giudizio spesso assai diversi e distanti da quelli della legge italiana.

Da oggi non è più così.

Le sezioni unite della corte di Cassazione, infatti, con una sentenza (16379/14) che sicuramente farà epoca e solleverà proteste degne di miglior causa, hanno finalmente sancito in modo chiaro e inequivocabile il principio per cui

Ora le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni.

le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni. Lo impedisce innanzitutto la nostra Costituzione.

Finalmente dunque la tutela dei diritti e delle rispettive ragioni dei coniugi torna ad essere oggetto di esame e decisione pressoché esclusivi del giudice civile italiano, secondo le leggi laiche del nostro ordinamento e con tutte le garanzie che le nostre norme assicurano in modo lodevole al coniuge svantaggiato separato o divorziato.

Attenti però; il vostro avvocato dovrà opporsi tempestivamente e nel modo tecnicamente corretto alla sentenza ecclesiastica, altrimenti il giudice non potrà di sua iniziativa rifiutarsi di accettare la sentenza ecclesiastica e anzi dovrà necessariamente applicarla.

Ancora un buon motivo per scegliersi un ottimo avvocato matrimonialista.

Stai pensando di separarti? 

Se hai maturato già l’idea (o anche solo se ti serve una consulenza riservata di orientamento), contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando lo 0656320610).

Ti aspettiamo per tutelarti al massimo.

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine: “GVasiCancelleriaengr”. Con licenza Public domain tramite Wikimedia Commons

 

 

L’errore peggiore? Rimandare una decisione.

A essere indecisi sul da farsi -e a rimandare una scelta personale o lavorativa- sono spesso i nostri assistiti; e ciò anche quando in cuor loro sanno bene quale sia la via da prendere.
Anche noi avvocati del resto, nella nostra vita oltre il lavoro, commettiamo spesso lo stesso errore.
Rinviare una decisione importante è comodo, nell’immediato. Ma assai dannoso, in prospettiva.
E il tempo è in assoluto il nostro bene più prezioso, come suggeriva Seneca in questa indimenticabile lettera che v’invitiamo a leggere (e che noi non ci stanchiamo di rileggere).

422px-Seneca2[1]IL TEMPO; USARLO, PERCHÉ AD OGNI ISTANTE SI MUORE.

(Seneca, Lettere Morali a Lucilio, Libro Primo, 1)

 Seneca saluta il suo Lucilio.

1. Fai così, o mio Lucilio: renditi padrone di te stesso e il tempo che finora ti era portato via con la forza o sottratto con la frode o che ti sfuggiva di mano raccoglilo e conservalo. Persuaditi, succede proprio come ti scrivo: certi momenti ci sono tolti con brutalità, altri presi subdolamente, altri ancora si disperdono. Però lo spreco più vergognoso è quello provocato dall’incuria. E se avrai la compiacenza di prestare attenzione, bada: la maggior parte della vita se ne va mentre operiamo malamente, una porzione notevole mentre non facciamo nulla, tutta quanta la vita mentre siamo occupati in cose che non ci riguardano.

2. Mi indicherai un uomo che attribuisca un valore effettivo al tempo, che sappia soppesare ogni giornata, che si renda conto di morire ogni giorno? Sbagliamo, infatti, in questo: che ravvisiamo la morte innanzi a noi; ebbene: una gran parte della morte appartiene già al passato. Tutto ciò che della nostra esistenza è dietro di noi, la morte lo tiene saldamente. Fai dunque, o mio Lucilio, quel che mi scrivi che fai: tienti strette tutte le tue ore, così avverrà che dipenderai meno dal domani. Mentre si differiscono gli impegni, la vita ci passa davanti.

3. Tutto, o Lucilio, è al di fuori dell’uomo: solo il tempo è nostro; di quest’unico bene lubrico e fugace la natura ci ha affidato il possesso e ne può escludere chi vuole. E poi, osserva come è grande la follia dei mortali: tollerano che siano loro rinfacciati come un debito, quando li abbiano ottenuti, i doni più insignificanti, di pochissimo valore e comunque rimpiazzabili; nessuno, invece, si considera debitore di qualcosa, se ha ricevuto un po’ di tempo; eppure questo è l’unico bene che nemmeno una persona riconoscente può restituire.

4. Forse chiederai che cosa faccio io che ti impartisco tali insegnamenti. Lo confesserò candidamente: proprio quello che succede a un uomo amante del lusso, ma scrupoloso: tengo alla perfezione il registro delle spese. Non ho il diritto di affermare che non sperpero nemmeno un poco di tempo, ma dirò quanto ne perdo e perché e in che modo; così renderò ragione della mia povertà. Del resto, mi capita ciò che succede alla maggior parte delle persone in miseria per colpa loro: tutti sono comprensivi, nessuno, però, viene ad aiutarle.

5. E allora? Non considero un poveraccio chi si accontenta di quel poco – non importa quanto – che gli è rimasto. Preferisco tuttavia che tu tenga in serbo le tue risorse e comincerai a farlo nel momento opportuno.

Infatti, come giustamente vedevano i nostri vecchi, è troppo tardi risparmiare quando si è giunti in fondo al vaso, perché ciò che rimane è davvero poca cosa e, per giunta, la peggiore.

 

Stammi bene.

 

 

 

 

 

 

Si riparte!

Eccoci tornati!

Terminata la meritata pausa estiva, siamo di nuovo pienamente operativi e… a tua disposizione.

Se hai bisogno di noi, contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata solo a te: in un incontro riservato presso il nostro studio potrai raccontarci la tua vicenda e ricevere un’approfondita analisi del tuo caso.

Chiarirai con noi in modo completo i tuoi dubbi e ti daremo anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i tuoi diritti.

Al termine di questo incontro, di sicuro avrai le idee chiare sul tuo caso e potrai meglio valutare il da farsi.

 

Pausa estiva…

 1016589_10200917217804637_668165371_n[1]Anche quest’anno, senza aver quasi avuto il tempo di rendercene conto, ci ritroviamo alle soglie della pausa estiva.
Come certo saprete i tribunali -grazie a una legge che ormai ha più di quarant’anni- riducono al minimo la loro attività (salvo insopprimibili urgenze)  nel periodo 1/8-15/9; ed è un bene per tutti, in primis… per gli assistiti.

Per noi quella da settembre 2012 a oggi è stata una stagione ricca di soddisfazioni ma anche assai impegnativa, piena di cambiamenti e di nuove sfide. Arriviamo dunque a fine luglio stanchi ma soddisfatti, e sicuri di poter fare ancora meglio alla ripresa delle consuete fatiche.

Vi ricordiamo che resta sempre attivo il canale delle prenotazioni degli appuntamenti via internet; chi è interessato a un appuntamento per una consulenza (ad esempio per una separazione) può senz’altro scriverci una mail di richiesta, lasciando i suoi recapiti.
Richiameremo gl’interessati a fine agosto, per fissare gli appuntamenti seguendo l’ordine di arrivo delle mail.

La nostra attività riprenderà appieno dal 2 settembre. Nel frattempo… buona estate!

10 RISPOSTE SU COME OTTENERE IL MANTENIMENTO DAL CONIUGE CHE NON PAGA

cofanetto vuoto con fede

In un recente commento a questo precedente articolo una nostra lettrice poneva diverse questioni in tema di assegno di mantenimento e di suo mancato pagamento; l’argomento in realtà interessa molti, sicché abbiamo deciso di dedicargli un articolo apposito sul sito, con un taglio assai pratico (per ‘non addetti ai lavori’) e –si spera- chiaro (domanda/risposta).
Siete invitati a commentare (e volendo a condividere liberamente l’articolo, citando ovviamente la fonte con un link).

Diteci anche se vi piacciono articoli scritti così (così sapremo se scriverne ancora di questo tipo).

1-  Mio marito / moglie non mi paga più il mantenimento. Può farlo?

No. Non senza un provvedimento del tribunale che modifichi le condizioni fino ad oggi presenti.

2-  E se non mi paga, pur essendovi tenuto e avendone la possibilità?

In caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Esempio classico: si può ottenere di farsi versare il mantenimento direttamente dal datore di lavoro del coniuge ‘pigro’.

3-  E se ufficialmente il coniuge risulta disoccupato?

Non conta (solo) quello che risulta ufficialmente, ma vale il reddito effettivo della persona, dichiarato o meno che sia.
E’ sempre possibile, in corso di causa, ricostruire tramite un bravo avvocato matrimonialista le prove dell’esistenza di redditi non dichiarati e richiedere accertamenti di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (i cd. prestanome: di solito parenti, amici o… nuovi amori).

Accertamenti e ricerche sono possibili anche in momenti successivi alla causa; costano (in misura variabile) ma spesso ci danno elementi ottimi per aggredire beni ‘nascosti’.

Anche qui, un avvocato esperto aiuta.

4-  Posso denunciarlo/a se non paga il mantenimento?

In generale, si prevede il reato (art.570 cp -Violazione degli obblighi di assistenza familiare) per cui:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (…)”

Perciò di sicuro si può denunciare chi non paga: però il risultato finale (massimo) sarà una condanna penale, non un pagamento effettivo di somme.

5-  Ho diritto agli arretrati?

Certamente sì. Si risponde dei debiti coi propri beni presenti e futuri, perciò chi non paga ora pagherà (e cogli interessi). Non si dimentichi poi il diritto all’aggiornamento ISTAT dell’assegno.

6-  Si prescrivono i crediti per alimenti / mantenimento?

Sì. Vanno richiesti entro cinque anni (ad es. nel maggio ’13 posso richiedere gli arretrati risalenti fino al maggio 2008). Con alcune precisazioni:

– la prescrizione va eccepita da chi doveva pagare (altrimenti non scatta automaticamente);
– se si è ricevuto il pagamento di un debito prescritto il denaro non va restituito;
– comunque basta una semplice richiesta scritta arrivata all’interessato/a entro i cinque anni (una raccomandata a/r o una PEC) per azzerare il periodo trascorso e far ripartire altri cinque anni.

Chiedete perciò sempre per iscritto!

7-  Posso fargli/le  vendere la casa, l’auto, la barca etc.?

Sì. Le procedure per farlo ci sono, costano e non sono brevi ma se il bene vale alla fine si recuperano anche le spese del procedimento.

8-  Posso ipotecare la sua casa / ufficio / terreno?

Sì. Posso far mettere un’ipoteca sugl’immobili di proprietà dell’inadempiente, e dura vent’anni.

9-  E se si tratta di beni cointestati con altra persona?

Non cambia, si possono sempre ipotecare e/o far vendere anche beni cointestati, con procedure apposite che un avvocato esperto ben conosce.

10-  Non ho i soldi per pagarmi un avvocato.

A questo risponde un nostro video ‘classico; però alla luce delle intervenute modifiche legislative vi sono ora dubbi sulla praticabilità del patto di quota lite (il resto del discorso conserva la sua validità).

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[L’immagine è di  icronticprime (cc) ]