10 RISPOSTE SU COME OTTENERE IL MANTENIMENTO DAL CONIUGE CHE NON PAGA

cofanetto vuoto con fede

In un recente commento a questo precedente articolo una nostra lettrice poneva diverse questioni in tema di assegno di mantenimento e di suo mancato pagamento; l’argomento in realtà interessa molti, sicché abbiamo deciso di dedicargli un articolo apposito sul sito, con un taglio assai pratico (per ‘non addetti ai lavori’) e –si spera- chiaro (domanda/risposta).
Siete invitati a commentare (e volendo a condividere liberamente l’articolo, citando ovviamente la fonte con un link).

Diteci anche se vi piacciono articoli scritti così (così sapremo se scriverne ancora di questo tipo).

1-  Mio marito / moglie non mi paga più il mantenimento. Può farlo?

No. Non senza un provvedimento del tribunale che modifichi le condizioni fino ad oggi presenti.

2-  E se non mi paga, pur essendovi tenuto e avendone la possibilità?

In caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Esempio classico: si può ottenere di farsi versare il mantenimento direttamente dal datore di lavoro del coniuge ‘pigro’.

3-  E se ufficialmente il coniuge risulta disoccupato?

Non conta (solo) quello che risulta ufficialmente, ma vale il reddito effettivo della persona, dichiarato o meno che sia.
E’ sempre possibile, in corso di causa, ricostruire tramite un bravo avvocato matrimonialista le prove dell’esistenza di redditi non dichiarati e richiedere accertamenti di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (i cd. prestanome: di solito parenti, amici o… nuovi amori).

Accertamenti e ricerche sono possibili anche in momenti successivi alla causa; costano (in misura variabile) ma spesso ci danno elementi ottimi per aggredire beni ‘nascosti’.

Anche qui, un avvocato esperto aiuta.

4-  Posso denunciarlo/a se non paga il mantenimento?

In generale, si prevede il reato (art.570 cp -Violazione degli obblighi di assistenza familiare) per cui:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (…)”

Perciò di sicuro si può denunciare chi non paga: però il risultato finale (massimo) sarà una condanna penale, non un pagamento effettivo di somme.

5-  Ho diritto agli arretrati?

Certamente sì. Si risponde dei debiti coi propri beni presenti e futuri, perciò chi non paga ora pagherà (e cogli interessi). Non si dimentichi poi il diritto all’aggiornamento ISTAT dell’assegno.

6-  Si prescrivono i crediti per alimenti / mantenimento?

Sì. Vanno richiesti entro cinque anni (ad es. nel maggio ’13 posso richiedere gli arretrati risalenti fino al maggio 2008). Con alcune precisazioni:

– la prescrizione va eccepita da chi doveva pagare (altrimenti non scatta automaticamente);
– se si è ricevuto il pagamento di un debito prescritto il denaro non va restituito;
– comunque basta una semplice richiesta scritta arrivata all’interessato/a entro i cinque anni (una raccomandata a/r o una PEC) per azzerare il periodo trascorso e far ripartire altri cinque anni.

Chiedete perciò sempre per iscritto!

7-  Posso fargli/le  vendere la casa, l’auto, la barca etc.?

Sì. Le procedure per farlo ci sono, costano e non sono brevi ma se il bene vale alla fine si recuperano anche le spese del procedimento.

8-  Posso ipotecare la sua casa / ufficio / terreno?

Sì. Posso far mettere un’ipoteca sugl’immobili di proprietà dell’inadempiente, e dura vent’anni.

9-  E se si tratta di beni cointestati con altra persona?

Non cambia, si possono sempre ipotecare e/o far vendere anche beni cointestati, con procedure apposite che un avvocato esperto ben conosce.

10-  Non ho i soldi per pagarmi un avvocato.

A questo risponde un nostro video ‘classico; però alla luce delle intervenute modifiche legislative vi sono ora dubbi sulla praticabilità del patto di quota lite (il resto del discorso conserva la sua validità).

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[L’immagine è di  icronticprime (cc) ]

 

STAI PENSANDO DI SEPARARTI…


 …e forse ne hai già parlato con un amico – o un’amica; oppure, in silenzio, hai cercato di capirne qualcosa in più, prestando ascolto ai racconti più diversi sulle separazioni di parenti o conoscenti; magari hai anche letto di tutto (e il contrario di tutto) in internet.

La tua incertezza -anziché sparire- è aumentata.

Le leggende metropolitane, al riguardo, sono molte (di alcune parliamo qui).

E ogni caso è per forza di cose diverso dagli altri, perciò quel che è (stato) vero per altri può non essere affatto vero per te.

A te ora serve chiarezza.

Hai bisogno di sapere come stanno davvero le cose: cosa effettivamente prevede la legge per il tuo caso, cosa succede poi nella pratica concreta del Tribunale, cosa puoi e devi aspettarti dal momento in cui prendi effettivamente l’iniziativa, e quali saranno i tuoi diritti (e doveri) da allora in poi.

E’ proprio questo il momento in cui ti serve parlare con un avvocato esperto, che abbia pratica vera di questo tipo di situazioni e procedimenti.

Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata solo a te: in un incontro riservato presso il nostro studio potrai raccontarci la tua vicenda matrimoniale e ricevere un’approfondita analisi del tuo caso. Chiarirai con noi in modo completo i tuoi dubbi e ti daremo anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i tuoi diritti.

Al termine di questo incontro, di sicuro avrai le idee chiare su tutto e potrai meglio valutare il da farsi.

Nessuno, al di fuori degli avvocati di questo studio, saprà nulla di questo incontro (la riservatezza è un nostro dovere e una nostra priorità); e nessuno degli avvocati con cui parlerai ti forzerà mai a intraprendere nulla.

Sarai tu –quando vorrai- a decidere in piena libertà se dare effettivo avvio alla tua separazione; sappiamo bene che si tratta di scelte personalissime, che nessuno di noi si permetterà di giudicare.

[Non temere, la consulenza avrà un costo chiaro, limitato e senza sorprese, che ti verrà comunicato all’atto della richiesta (non impegnativa) di prenotazione.]

SE INVECE HAI GIA’ DECISO DI SEPARARTI…

…l’incontro coi nostri avvocati servirà non solo per analizzare a fondo il tuo caso ma anche per impostare da subito l’azione da intraprendere per arrivare -prima possibile e limitando costi e tempi- alla separazione di cui hai bisogno.

Permettici di chiarirti come pensiamo debba essere un avvocato che tratta separazioni e divorzi.

Molte persone, forse anche fuorviate da cinema e fiction ben poco realistici, si rivolgono all’avvocato sperando d’incontrare (e ingaggiare) qualcuno che assomigli a un attore tragico, o a un ‘vendicatore’. Nella realtà, un avvocato che urlasse in udienza non avrebbe altro risultato che quello d’indisporre il giudice; e un legale  inutilmente bellicoso e persecutorio con la controparte solo per compiacere il proprio cliente non ti sarebbe affatto utile, giacché la magra soddisfazione di turbare il sonno del tuo coniuge la pagheresti con anni di cause sfibranti (e assai costose).

A te invece serve un professionista serio e preparato, che ti consigli al meglio  per avere (o conservare) tutto quel che ti spetta, si sforzi di raggiungere –prima possibile- un accordo che ti tuteli al massimo e ti permetta di uscire presto da una situazione che non sei più in grado di sopportare.

Sia chiaro: non temiamo le cause e siamo ben… allenati e preparati a sostenerle tutte le volte che sia necessario. Siamo fermissimi nella difesa dei tuoi diritti (come coniuge e come genitore); ma non siamo litigiosi per il solo gusto di esserlo.

L’avvocato che meglio fa i tuoi interessi è quello che ti permette di cominciare da subito a guardare avanti.

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Noi penseremo a tutelarti e tu potrai dedicarti a cominciare subito la tua nuova vita.

SEPARAZIONE, PUO’ INTERVENIRE IN GIUDIZIO IL FIGLIO MAGGIORENNE

 

Ho rilasciato una breve intervista a JusticeTV (canale 586 di Sky) sulla possibilità per il figlio maggiorenne d’intervenire nel giudizio di separazione tra i genitori, recentemente sancita dalla Cassazione (sentenza 4296 del 19 marzo 2012).

L’intervista in video, andata in onda nel JusticeTG, è visibile per i soli abbonati, mentre la (parziale) trascrizione dell’articolo è liberamente consultabile QUI.

 


SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

 

Sono molti i luoghi comuni nel campo delle separazioni, vere “leggende metropolitane” in grado di fare parecchi danni a chi dà loro retta.
Vediamo allora di spazzarne via alcuni analizzando

 

SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

  1. “Nella separazione i figli vanno sempre alla madre.”
    Questo non è vero, almeno non sempre.
    Dopo la riforma del 2006, voluta dal legislatore proprio per porre rimedio a una condizione che vedeva i padri in assoluto svantaggio nell’assegnazione dei figli, è stato adottato un criterio nuovo, quello della bigenitorialità, che permette e anzi impone a entrambi i genitori di partecipare in modo paritario e consente di evitare così che l’apporto dei padri in particolare si traducesse semplicemente nel versamento di una somma mensile (senza poter poi metter bocca sulle decisioni prese da sola la madre).
    Oggi abbiamo dunque la possibilità di modulare nel modo migliore e nel rispetto delle esigenze di entrambi un rapporto con i figli basato sulla compartecipazione e sulla codecisione per quel che riguarda le scelte importanti e i momenti significativi della vita dei separati.
  2. “Nelle separazioni la moglie prende sempre l’assegno di mantenimento”.
    Non è affatto vero.
    Intanto la legge non parla di mogli o di mariti ma parla genericamente di ‘coniuge economicamente più debole’.
    Nella nostra pratica professionale sono ormai frequenti casi in cui le mogli guadagnano più dei mariti, e questo si traduce (nei provvedimenti del tribunale) nell’assenza di qualsiasi provvedimento economico in favore delle mogli economicamente avvantaggiate; semmai residua (ma è cosa diversa) il solo assegno per i figli minori nel caso sia la moglie a tenerli presso di sé la maggior parte del tempo (cosa che abbiamo appena visto essere tutt’altro che scontata).
  3. “Nelle separazioni la casa coniugale va sempre alla moglie.”
    Anche questo non è più vero (o almeno non è più vero come è stato fino a pochi anni fa).
    In realtà dal punto di vista tecnico-giuridico non è mai stato vero; la norma prima vigente non parlava di ‘casa assegnata alla moglie’ ma di casa coniugale assegnata al coniuge al quale venivano affidati i figli.
    Adesso la norma indica quale assegnatario il genitore presso il quale vengono collocati in prevalenza i figli. Quindi non è l’essere madri o padri ma l’essere genitori “affidatari in prevalenza” dei figli minori a decidere chi resti in casa e chi vada fuori.
  4. La casa va sempre alla moglie, anche se non ci sono figli.”
    Falso. Se non vi sono figli non vale quello che  è previsto per la tutela di questi ultimi (v. punto precedente).
    Senza figli valgono dunque le regole generali della proprietà e il coniuge che non sia anche proprietario o almeno comproprietario dell’immobile non potrà restarci (se non per sopperire a esigenze immediate).
    Nel provvedimento definitivo che chiude il procedimento il tribunale non potrà mai (contro la volontà del coniuge proprietario) assegnare la casa coniugale alla moglie (in generale, al coniuge non proprietario) senza figli minori.
  5. L’assegno per i figli dei separati va pagato solo fino alla loro maggiore età.”
    Anche questa convinzione è molto diffusa ma è del tutto errata.
    I figli vanno mantenuti dai genitori anche oltre la maggiore età, a condizione che continuino con profitto i loro studi o che -pur senza studiare- ricerchino attivamente l’occupazione.
    Quanto dura allora l’obbligo di mantenimento in questione?
    Dura finché i figli non raggiungono l’autonomia economica. Anche se hanno trent’anni.
  6. “Il genitore disoccupato non è tenuto ad alcun mantenimento.
    Altra leggenda assai diffusa; a volte porta genitori poco responsabili addirittura… a licenziarsi (davvero o più spesso formalmente) dal loro lavoro, per figurare privi di reddito e quindi nulla aver da versare ai figli o al coniuge.
    I tribunali sono abituati a simili tristi sotterfugi e vanno oltre il dato formale, potendo disporre anche indagini di polizia tributaria, a carico non solo del coniuge ma anche di terzi (società fiduciarie, parenti, datori di lavoro in nero etc.), per accertare quali siano le reali condizioni economiche.
    E’ assai difficile sfuggire all’accertamento della polizia tributaria.
    Senza dimenticare che il tribunale -ove necessario- condanna a versare un assegno anche il coniuge formalmente disoccupato; se il coniuge disoccupato non potesse immediatamente pagare, tale debito resterà comunque a suo carico negli anni e potrà essere azionato dall’altro coniuge o dai figli maggiorenni anche a distanza di anni, cogl’interessi e la rivalutazione.
  7. “Se non mi presento in tribunale mio marito/moglie non potrà andare avanti con la causa.
    Errore gravissimo che però ancora qualcuno si ostina a voler commettere, rischiando così di compromettere in modo serio la possibilità di far valere le proprie ragioni.
    Marito e moglie hanno il diritto di separarsi, che l’altro voglia o no: il coniuge che vuole separarsi può dunque anche da solo far depositare il ricorso di separazione che verrà notificato all’altro coniuge. Se questi non ritirerà l’atto e non si difenderà nel processo con il suo avvocato subirà passivamente le conseguenze della decisione presa dal tribunale anche in sua assenza (tecnicamente “in sua contumacia”) quale che sia il provvedimento emesso dal tribunale (destinato peraltro a durare finché le condizioni sottostanti economiche non cambino in modo significativo).
    Se vi arriva dunque la notifica del ricorso… ritiratela senz’altro.

E correte dal vostro avvocato matrimonialista.

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(l’immagine è di johnbullas – CC)

 

 

 

Separazione giudiziale o consensuale? La storia della piccola Stefania




Succede spesso, nella nostra pratica quotidiana di divorzisti, di ritrovarci a caldeggiare la soluzione della separazione consensuale rispetto a quella giudiziale; e non sempre è facile convincere il nostro cliente (uomo o donna che sia) che questa sia senza ombra di dubbio la soluzione da preferire.

Torna utile, in questi casi, illustrare ai nostri clienti qualche esempio concreto che chiarisca meglio i nostri timori.

Nel caso interessasse anche i (non pochi) visitatori del nostro sito, racconterò anche a loro il caso della piccola Stefania (il suo vero nome, l’avrete intuito, non è certo questo).

Tranquilli, non è una storia tragica: ma non mi sembra abbia un lieto fine.

Si era rivolta a noi la sua mamma, giunta alla determinazione di volersi separare; le spiegammo il da farsi e, ottenuto il suo consenso, scrivemmo al marito perché aderisse a tale volontà e discutesse (assistito da un suo legale di fiducia) le condizioni concrete di un accordo che portasse alla separazione consensuale.

Nel caso non lo sappiate, con la separazione consensuale tutto si risolve in un’unica udienza in Tribunale, nell’arco (in media) di tre/quattro mesi dalla presentazione del ricorso.

E quasi sempre, se l’avvocato ha fatto un buon lavoro, a essere accolte dal Tribunale sono proprio le condizioni proposte dai coniugi, quelle che meglio rispondono alle esigenze e ai bisogni concreti di quella famiglia.

Come a volte accade, il marito (ma il discorso si verifica anche a parti invertite, sia chiaro) non volle aderire a tale invito, e costrinse così la moglie a dover procedere con la separazione giudiziale; che è un vero e proprio processo, destinato a durare qualche anno e a costare assai di più di una consensuale, non solo in termini di spese legali ma anche -e soprattutto- sul piano personale, emotivo.

La piccola Stefania si ritrovò dunque, come purtroppo spesso accade, al centro della contesa processuale tra i genitori; per ben quattro anni noi avvocati discutemmo e disputammo (in aula e fuori) su quale fosse il genitore più adatto a gestire la piccola, su chi dovesse restare nella casa coniugale e chi dovesse uscirne etc.; fu addirittura richiesta una perizia psicologica sulla piccola, che a dire del padre manifestava un disagio profondo (poi rivelatosi inesistente); il che non vuol dire che non soffrisse parecchio, per tutto quel periodo, in ragione dell’accesa conflittualità tra i suoi genitori.

Giunse infine il momento della decisione; noi avvocati depositammo i nostri vibranti atti conclusionali e il Tribunale trattenne la causa per pronunciare la sentenza.

Per lunghi mesi attendemmo la pubblicazione del provvedimento; l’attendeva soprattutto la mamma da noi assistita, con cui viveva (fino a nuovo ordine) la piccola Stefania.
Personalmente nutrivo (ma non lo dissi alla signora) concrete speranze di ottenere una decisione favorevole.

Stefania nel frattempo compiva dieci anni.

Di lì a poco la sentenza uscì; e avemmo un’amara sorpresa.

“Ha vinto il padre”, avrete pensato voi.

E avreste sbagliato, perché il padre fu ugualmente sorpreso dal contenuto della sentenza.

“Allora l’hanno affidata ai servizi sociali!” penserete a questo punto; a volte si sente di queste decisioni che…

Nemmeno questo.

Semplicemente, gli sbigottiti avvocati (e i coniugi ancor più sbigottiti) lessero nella sentenza che, vista la raggiunta maggiore età di Stefania, non c’era più necessità di stabilire a chi spettasse di avere in affidamento la figlia, ormai grande.

Stefania, maggiorenne per sentenza.

Quattro anni di causa, di ansie, liti e spese per ottenere (non una sentenza in/giusta ma) una sentenza del tutto inservibile.

Un clamoroso errore; con tutta evidenza, si trattava di un altro caso esaminato sempre da quei giudici e il cui testo s’era sovrapposto a quello della nostra sentenza.

Unico rimedio: l’appello.

Ovvero un altro grado completo di giudizio, destinato a durare (almeno) altri cinque anni.
E a raddoppiare le spese, le ansie e i litigi del primo grado.

Questa, in breve, la storia. I riferimenti sono volutamente vaghi, perché si tratta di un caso vero.

E continuo a raccontarla perché mi sembra -voi che ne dite?- un buon argomento a favore della separazione consensuale.

L’amore è eterno finchè dura. Ma quanto dura un matrimonio?

Circolano (in rete e non) le idee più diverse sulla durata media di un matrimonio; l’idea di molti è che ormai duri davvero poco.

Le cose non stanno del tutto così, e a dircelo è l’ISTAT, che annualmente pubblica le statistiche relative all’andamento delle separazioni dei divorzi in Italia.

L’ultimo rapporto disponibile riguarda i dati 2007, e rileva perciò (anche) i primi dati consistenti sull’affido condiviso.

La durata media dei matrimoni è pari a 14 anni per quelli conclusi in separazione e a 17 anni per le unioni coniugali terminate con la sentenza di divorzio (il che è abbastanza ovvio, visto che tra separazione e divorzio debbono passare almeno tre anni).Il 26,5% delle coppie di coniugi separatisi nel 2007 era sposato da oltre 19 anni. Diminuiscono invece le unioni coniugali terminate in separazione prima del quinto anniversari(16,8%).

L’affidamento condiviso dei figli è stato applicato al 72,1% dei figli affidati nelle separazioni (era il 38,8% nel 2006).

All’atto della separazione i mariti hanno mediamente 44 anni e le mogli 41, mentre al divorzio rispettivamente 46 e 42 anni.

Chi vuole consultare i dati completi li trova qui.

PS: nonostante tutto, anche gli avvocati (noi compresi) continuano a sposarsi.