Esami diagnostici sbagliati o insufficienti? Si possono chiedere i danni

Non tutti sanno che (in gravidanza e non solo) accertamenti diagnostici effettuati in modo superficiale e/o incompleto possono determinare responsabilità professionale del medico.

In tali casi, è indispensabile chiedere il giusto risarcimento, anche per assicurare ai danneggiati risorse sufficienti a far fronte alle inevitabili future necessità.

La richiesta di danni può essere avanzata entro dieci anni di tempo dal fatto.

Segnaliamo in proposito questa interessante sentenza (che peraltro ripropone tesi già affermate in altre recenti sentenze) per cui il medico (e la struttura) che non svolgono tutte le necessarie indagini sul feto rispondono (per danni) nel caso di nascita di un bimbo affetto da sindrome di Down.

Se avete bisogno di assistenza per un caso di questo genere, non esitate a contattarci  cliccando QUI.

 

 

(Per la segnalazione della sentenza si ringrazia Diritto e Giustizia – l’immagine è di  .:elNico:. CC)

 

In questi giorni siamo chiusi, ma…

Come sapete, in Agosto l’attività dei tribunali (e degli studi legali) si riduce al minimo; e gli avvocati ne approfittano… per riposarsi un poco.

Il nostro studio riaprirà perciò a pieno regime a partire dal  3 settembre.

Alcuni clienti (vecchi e nuovi) ci hanno comunque già contattato per avere un appuntamento alla riapertura: perciò segnalo a chi fosse interessato che è possibile fin da ora prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo

info@spinozziecalanna.it

o un sms al numero

+393273673025

scrivendo nome, recapiti telefonici e materia da trattare (ad es.: “separazione”)

Nella giornata di riapertura provvederemo noi a ricontattare gl’interessati fissando un appuntamento a breve; si seguirà l’ordine di arrivo dei messaggi.

Ancora buona estate a tutti!

 

 

 

[L’immagine è di Guillaume Cattiaux – CC]

Come capire se è davvero giunto il momento di separarsi.


Nel corso dei molti anni di pratica come avvocati matrimonialisti c’è capitato di osservare come vi siano alcuni periodi dell’anno nei quali la richiesta di appuntamenti per l’avvio di una separazione si fa molto più pressante: in particolare questo accade all’inizio e alla fine del periodo estivo e immediatamente dopo le vacanze natalizie.

Perché questo accada a è facile intuirlo: sono questi i periodi in cui le coppie passano più tempo insieme, hanno maggior occasione di confrontarsi (e di scontrarsi) e dunque maturano con più facilità reciproci sentimenti di esasperazione.

In alcuni casi poi è già presente una relazione extraconiugale, con la quale il coniuge implicato finisce col fare i conti proprio in queste occasioni, sia per l’accresciuto senso di estraneità nei confronti della compagna o del compagno “ufficiale” sia anche perché la persona con cui viene intrattenuta tale relazione fatalmente comincia col tempo a pretendere maggior attenzione per sé -e dunque anche una condivisione almeno parziale del periodo vacanziero.

Ecco dunque che facilmente (all’inizio o alla fine di tali periodi) si finisce davanti a un avvocato, per assumere informazioni sul funzionamento della separazione, sulle cautele da osservare nei confronti del coniuge e via dicendo.

Non sono pochi i casi però in cui la persona che riceviamo nel nostro studio è in realtà assai incerta sul da farsi, al punto da attendersi quasi che l’avvocato rompa gl’indugi e prenda egli stesso l’iniziativa di avviare senz’altro un procedimento per separazione.

Guai all’avvocato che assecondasse una simile aspettativa.

Quel che personalmente riteniamo di fare in casi del genere, pur non trascurando di dare una completa informazione di carattere professionale sul funzionamento e sulle implicazioni della fine di una convivenza coniugale, è principalmente il far riflettere a fondo il nostro assistito sulla reale natura dei propri sentimenti.

Perché è questo il punto nodale: la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza,

la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza

indagando in modo sincero le proprie più intime sensazioni.

Solo il diretto interessato infatti sa nel profondo se voglia o meno continuare a credere e a lottare per il suo rapporto matrimoniale oppure se sia ormai talmente stanco, sfiduciato o per converso esasperato e adirato da non volerne più sapere nulla.

La rozza metafora che a volte adoperiamo per aiutare il nostro cliente a riflettere e capire se sia arrivato davvero il momento di separarsi è quella della vecchia automobile di famiglia, che ci ha trasportato e assistito fin qui ma ora ha bisogno, visto il chilometraggio raggiunto, di una costosa manutenzione straordinaria.

Con quali sentimenti pensiamo a questa nostra automobile?

Vediamo in lei l’auto a cui siamo tanto affezionati e che non vorremmo mai dare via?

Oppure solo un vecchio catorcio del quale non vediamo l’ora di disfarci?

Nel primo caso sarà opportuno che, prima di pensare a una separazione, esploriamo fino in fondo ogni possibilità di recupero del proprio rapporto matrimoniale, con l’altro coniuge e magari anche con l’aiuto di un qualificato terapeuta di coppia.

Nel secondo caso invece siamo ormai pronti per dare incarico al nostro avvocato per l’avvio del procedimento di separazione.

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Stai pensando di separarti? Clicca qui.

Hai già deciso di separarti?
Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

 

 

[L’immagine è di Donna62, CC]

 

 

 

TEMPO DI CRISI? ATTENTI ALLE FALSE SEPARAZIONI.

 

Chi si occupa professionalmente di diritto di famiglia prima o poi si trova di fronte clienti che ‘hanno bisogno di una separazione’.

Non sono persone con un rapporto coniugale in crisi, ma coppie (la richiesta è infatti congiunta) che intendono separarsi fittiziamente, formalmente, al solo fine di ottenere in modo distorto dei benefici (magari solo un miglior punteggio nelle graduatorie per gli asili pubblici o simili) o evitarsi dei danni (come l’aggressione dei propri beni da parte dei creditori).

L’attuale periodo di profonda crisi, il crescere della pressione fiscale (si pensi solo all’IMU) e la stagnazione economica non fanno che incoraggiare la ricerca di soluzioni di questo tipo.

Personalmente però non amo e non incoraggio questo tipo di richieste, sempre ammesso che siano esplicitate: spesso si tace, al massimo… si ammicca.

Innanzitutto ritengo che sia moralmente -prima ancora che giuridicamente- scorretto avvantaggiarsi in questo modo rispetto a chi invece ha reali (o comunque più gravi) situazioni di disagio; né va dimenticato che l’uso improprio delle tutele di legge finisce per vanificarle e renderle in sostanza inutili per tutti.

 Ma c’è anche un motivo ‘tecnico’ che mi spinge a consigliare la massima cautela nell’avventurarsi su simili sentieri.

Generalmente infatti chi si vuole separare per tali fini non presta la minima attenzione a quel che viene scritto nel ricorso; gl’interessa il risultato (indiretto) per cui chiede di separarsi, mentre spesso non legge nemmeno il contenuto delle condizioni… che egli stesso sta chiedendo di applicare.

Ancora peggio, a volte l’interessato recupera, magari da chissà quale angolo d’internet, un fac-simile che completa e stampa per conto suo, senza avere il minimo supporto tecnico-giuridico.

Nel far ciò si dimentica (o meglio s’ignora) che la legge -e il tribunale che la applica- non prevedono separazioni ‘finte’; anzi, se il giudice che ascolta i coniugi dovesse percepire l’inesistenza della crisi della coppia, non potrebbe far altro che rigettare il ricorso.

Dunque una separazione omologata (=approvata) dal tribunale è una separazione vera e propria, a ogni effetto di legge.

 E può essere azionata dall’interessato.

Perciò se uno dei due coniugi ha in cuor suo l’intenzione di separarsi davvero, ottenuta la separazione ‘finta’ (ma per la legge verissima) non dovrà far altro che pretenderne (con le buone o con le cattive) l’attuazione ed esecuzione, potendo ad es. pretendere che l’altro esca dalla casa coniugale, versi l’assegno pattuito etc.

A parti invertite, il coniuge economicamente a carico (esempio classico: la moglie casalinga) potrebbe ritrovarsi ad aver firmato un accordo per cui ‘ognuno dei coniugi provvede da sè

al proprio mantenimento’; in pratica, pur non avendo reddito non avrà diritto a un assegno mensile (e queste sono condizioni che non si possono cambiare -nemmeno in tribunale- se non cambia la situazione economica dei coniugi).

Se pensate che sia un’ipotesi remota, vi sbagliate di grosso.

Ho avuto personalmente a che fare con persone che, separatesi per evitare l’aggressione dei creditori dell’altro coniuge, sono poi venute in studio sospirando per dire che tutto sommato il loro matrimonio tanto bene non andava e dunque quella separazione, teoricamente solo di carta, sarebbe stata azionata e applicata davvero.

Contro una simile eventualità non ci sono rimedi legali di facile attuazione.

Dunque in tali casi son dolori, per il coniuge svantaggiato e fors’anche per l’avvocato che gli ha fatto sottoscrivere con eccessiva disinvoltura un ricorso ‘precotto’.

E allora l’unica strada possibile per un avvocato serio (e per i coniugi che non vogliano rischiare di rovinarsi con le loro stesse mani) ritengo sia quella di predisporre e sottoscrivere sempre e comunque un “vero” ricorso per separazione, tagliato sul caso concreto e rispettoso delle condizioni reali della coppia.

Tra l’altro, questo avrà l’ulteriore importante effetto di far ben riflettere assai meglio marito e moglie -e sotto diversi profili.

Se questo alla fine per l’avvocato vorrà dire curare una separazione in meno… poco male.

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[L’immagine è di 401K (CC)]

 

SEPARAZIONE, PUO’ INTERVENIRE IN GIUDIZIO IL FIGLIO MAGGIORENNE

 

Ho rilasciato una breve intervista a JusticeTV (canale 586 di Sky) sulla possibilità per il figlio maggiorenne d’intervenire nel giudizio di separazione tra i genitori, recentemente sancita dalla Cassazione (sentenza 4296 del 19 marzo 2012).

L’intervista in video, andata in onda nel JusticeTG, è visibile per i soli abbonati, mentre la (parziale) trascrizione dell’articolo è liberamente consultabile QUI.

 


Anche nel 2012… siamo avvocati convenzionati Family Card!

Come forse ricorderete, già in precedenza, per venire incontro a  chi vive situazioni economicamente difficili, avevamo con piacere aderito alla convenzione proposta dalla Provincia di Roma.

 

La situazione generale del Paese, a voler essere ottimisti… non è migliorata.

 

 

E allora ci è sembrato doveroso, in risposta alla richiesta della Provincia di Roma,  rinnovare senz’altro la convenzione a suo tempo stipulata e dunque continuare a offrire condizioni di favore ai titolari di Family Card.

 

[Se anche non dovesse servirvi per risparmiare qualcosa sulle spese legali, vi consiglio di dare un’occhiata a tutte le altre attività che aderiscono all’iniziativa; c’è davvero la possibilità di risparmiare praticamente in tutto ciò che una famiglia (volente o nolente) si trova a spendere.]

CHI PUO’ RICHIEDERLA?

La FAMILY CARD (anche nel 2012) è UNA TESSERA GRATUITA riservata alle famiglie residenti nel territorio della Provincia di Roma composte da:

  • uno/due genitori e due figli con reddito familiare annuale fino a € 40.000;
  • uno/due genitori e tre figli con reddito familiare annuale fino a €  50.000; dopo il terzo figlio, per ogni figlio in più, il tetto di reddito annuale familiare aumenta di € 5.000.
  • persone ultra 65enni con reddito annuale fino a € 15.000;
  • persone non autosufficienti a carico del nucleo familiare con reddito fino a € 50.000.

Ogni tessera è nominativa, per essere utilizzata va esibita assieme ad un documento di riconoscimento ed è valida fino al 31 dicembre.

Se volete saperne di più sulla card potete scaricare il depliant ufficiale e visitare la http://www.provincia.roma.it/news/family-card-sconti-e-agevolazioni-le-famiglie, dove si spiega anche come richiederla.

L’elenco completo delle attività che hanno aderito alla convenzione potete trovarlo QUI (ci sono anche supermercati, farmacie, librerie etc.).

The Free Dictionary: v intr aderire 1 combaciare unirsi essere strettamente unito ***I pezzi aderiscono perfettamente.

Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare le liberalizzazioni.

 

Leggo sul sempre aggiornatissimo sito di Altalex la bozza del famigerato D.L. 2012 sulle liberalizzazioni che il governo Monti si appresta a varare; e inizio anche a ricevere al riguardo le usuali mail di sdegno/allarme/chiamata alle armi da parte dei più disparati organismi e  associazioni forensi (qualcuno, nella foga, travolge con morti e feriti anche la lingua italiana).

Con buona pace di chi la pensa altrimenti, personalmente ritengo il provvedimento, almeno per la parte che riguarda gli avvocati, assolutamente positivo e condivisibile; e spero vada in porto al più presto.

Se avrete la pazienza di seguirmi, spiegherò in sintesi il perché, commentando direttamente le norme ‘incriminate’ (riportate in grassetto corsivo).

[…]
CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 7
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Qua i primi commenti mostrano panico e smarrimento: come faremo a determinare il dovuto?
Non mi risulta aver mai udito analogo terrore in chi vende viaggi o impacchetta cioccolatini, per l’ottima ragione che il “prezzo” è sempre e comunque determinabile; se poi  risulterà troppo alto / basso, lo dirà il mercato (di riferimento; lo stracchino del discount ha un prezzo diverso da quello della boutique gastronomica del centro).

Pronti a fare offerte speciali? Io sì, e sarà divertente.

Personalmente, vedo anzi nella fine delle tariffe una vera e propria liberazione; tutti noi avvocati abbiamo passato (buttato) anni a predisporre note spese e/o parcelle analitiche (come richieste dalla normativa) annotando €2 di spese di fax, €10 di ‘accesso agli uffici’ etc. etc.; salvo poi ritrovarsi a vederle disattese e/o dover comunque rientrare in un certo ‘totale massimo richiedibile’, spesso tutt’altro che indiscutibile o… indiscusso.

 

2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”

Qui si modifica la norma del c.c. che prevede  come determinare un compenso per il professionista nel caso non vi sia un accordo preventivo (e cioè un contratto); d’ora in poi, se non potrà essere determinato “secondo gli usi”, il Giudice (perché questa norma serve nel caso di giudizi tra professionista e cliente) lo determinerà ‘secondo equità’.

Questa ultima espressione spaventa molti: saremo dunque rimessi all’arbitrio del giudice?
Sinceramente, mi viene da sorridere.
In vent’anni di frequentazione dei tribunali, e con parecchie cause ormai alle spalle, i casi in cui un Giudice abbia accolto integralmente la richiesta portata dalle mie (sia pur accuratamente calcolate) note-spese si conta sulle dita di una mano.
Da sempre i giudici si sentono liberi di rideterminare il compenso dovuto all’avvocato; e mai il ‘parere dell’associazione professionale’ è stato da essi ritenuto vincolante in alcun modo.

 

3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da“ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.

Questa è la norma relativa ai decreti ingiuntivi richiesti dai professionisti per gli onorari non pagati; si elimina qui il parere obbligatorio di congruità dell’Ordine (che del resto, come detto, con le nuove norme non conta più nulla per il giudice).
Il professionista qui risparmia una percentuale (nel caso ad es. degli avvocati, pari al 2%) calcolata in base agli onorari richiesti (ma ancora non incassati), compenso che l’Ordine ti richiede(va) per emettere tale parere.
Parere, occorre ribadirlo, fino ad oggi invece necessario (=costo sicuro) ma niente affatto insindacabile in giudizio (e ci mancherebbe).

 

4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.

Questa norma riguarda specificamente i notai,  e li riconduce giustamente alla normativa generale dei professionisti in tema di determinazione dei compensi.

 

Art. 8
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.

Qui il timore della categoria si articola in più varianti. Ovvero:
a-    Come potremo calcolare il preventivo?
Esattamente come facciamo adesso.
Non c’è avvocato che non sappia dare al cliente (o abbia in cuor suo) almeno un’idea di massima di quanto costerà una causa.

b-    Resteranno fuori delle spese / attività / competenze non prevedibili all’atto del preventivo!
Bisogna capirsi su cosa intendiamo per preventivo: l’avvocato che pensa a un foglio bianco con scritto solo ‘la causa Le costerà €4000,00 tutto compreso’ può tranquillamente rassegnarsi al peggio, i suoi timori troveranno piena conferma nelle infinite variabili del giudizio.
Il preventivo dovrà per forza di cose essere analitico, prevedere il ‘pacchetto base’ che sarà ricompreso nel prezzo e le ulteriori varianti (gli optional  🙂 ) che si potrà scegliere o meno di ‘acquistare’ anche più avanti.
Una gita da un qualunque concessionario auto può aiutare a chiarirsi le idee.

c-    Le cause sono un qualcosa di troppo complesso per poter essere ricomprese in un preventivo!
Costruire case è attività almeno altrettanto complessa e di pari durata; eppure il costruttore sa dirci quanto l’opera finita ci costerà.
L’argomento dunque non regge.

Piuttosto un preventivo (accettato, e dunque un contratto) ben fatto, ha tantissimi vantaggi:
A)    Fa chiarezza immediata tra le parti (col noto corollario… dell’amicizia lunga);
B)    Permette alle parti di stabilire un chiaro piano dei pagamenti (con scadenze o rate prefissate e la possibilità di bloccare subito la prestazione in caso d’inadempimento);
C)    Elimina alla fonte i clienti indesiderabili, giacché chi ha poca o nessuna intenzione di pagare il professionista non accetterà certo di vincolarsi per iscritto;
D)     Elimina ogni necessità per il professionista di dover calcolare (e giustificare) analiticamente le singole voci che compongono il totale dovuto;
E)    Elimina ogni ‘sorpresa finale’ per i clienti, che potranno serenamente programmare anche l’onere finanziario collegato all’incarico professionale.

 

(segue)
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.

3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.

Ritengo incosciente lavorare senza una copertura assicurativa professionale e personalmente ne ho una da circa quindici anni;  la norma mi pare dunque ineccepibile  (senza contare che l’obbligo sarebbe comunque scattato già quest’anno in ragione di precedenti disposizioni).
Le prestazioni rese nel SSN sono esonerate perché esiste già la copertura obbligatoria da parte delle AASSLL e delle strutture private coinvolte: ma ricordo ai medici che questo non li pone al riparo dall’essere citati in giudizio personalmente (a volte, anche dalla stessa struttura per cui lavorano).

 

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.
Ovviamente.

 

Art. 9
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Sono favorevole a qualunque norma agevoli l’ingresso dei giovani nella professione. Spero che si configuri un tirocinio efficace, che davvero insegni qualcosa in più rispetto alle necessarie nozioni teoriche; ma questo potrà dircelo solo la concreta attuazione di tale norma.

 

Questo in sintesi… ma ora, come s’usa dire, dite la vostra che ho detto la mia.

 

[Chi cercasse invece notizie sul film che ha ispirato il titolo di questo post, può far rotta su Mymovies]

10 TRUCCHI FONDAMENTALI PER RIDURRE AL MASSIMO IL COSTO DELL’AVVOCATO

L’assistenza di un buon avvocato, inutile nasconderselo, costa (anche se già in precedenza vi avevamo segnalato l’esistenza di tre modi per non pagare l’avvocato).

Con alcuni accorgimenti, che oggi intendiamo suggerirvi, potrete comunque contenere per quel che è possibile tale costo; e (incredibilmente) nel seguirli otterrete anche l’effetto di tutelarvi al meglio e di ottimizzare il rapporto col vostro avvocato.


Leggi tutto “10 TRUCCHI FONDAMENTALI PER RIDURRE AL MASSIMO IL COSTO DELL’AVVOCATO”

Separazione giudiziale o consensuale? La storia della piccola Stefania




Succede spesso, nella nostra pratica quotidiana di divorzisti, di ritrovarci a caldeggiare la soluzione della separazione consensuale rispetto a quella giudiziale; e non sempre è facile convincere il nostro cliente (uomo o donna che sia) che questa sia senza ombra di dubbio la soluzione da preferire.

Torna utile, in questi casi, illustrare ai nostri clienti qualche esempio concreto che chiarisca meglio i nostri timori.

Nel caso interessasse anche i (non pochi) visitatori del nostro sito, racconterò anche a loro il caso della piccola Stefania (il suo vero nome, l’avrete intuito, non è certo questo).

Tranquilli, non è una storia tragica: ma non mi sembra abbia un lieto fine.

Si era rivolta a noi la sua mamma, giunta alla determinazione di volersi separare; le spiegammo il da farsi e, ottenuto il suo consenso, scrivemmo al marito perché aderisse a tale volontà e discutesse (assistito da un suo legale di fiducia) le condizioni concrete di un accordo che portasse alla separazione consensuale.

Nel caso non lo sappiate, con la separazione consensuale tutto si risolve in un’unica udienza in Tribunale, nell’arco (in media) di tre/quattro mesi dalla presentazione del ricorso.

E quasi sempre, se l’avvocato ha fatto un buon lavoro, a essere accolte dal Tribunale sono proprio le condizioni proposte dai coniugi, quelle che meglio rispondono alle esigenze e ai bisogni concreti di quella famiglia.

Come a volte accade, il marito (ma il discorso si verifica anche a parti invertite, sia chiaro) non volle aderire a tale invito, e costrinse così la moglie a dover procedere con la separazione giudiziale; che è un vero e proprio processo, destinato a durare qualche anno e a costare assai di più di una consensuale, non solo in termini di spese legali ma anche -e soprattutto- sul piano personale, emotivo.

La piccola Stefania si ritrovò dunque, come purtroppo spesso accade, al centro della contesa processuale tra i genitori; per ben quattro anni noi avvocati discutemmo e disputammo (in aula e fuori) su quale fosse il genitore più adatto a gestire la piccola, su chi dovesse restare nella casa coniugale e chi dovesse uscirne etc.; fu addirittura richiesta una perizia psicologica sulla piccola, che a dire del padre manifestava un disagio profondo (poi rivelatosi inesistente); il che non vuol dire che non soffrisse parecchio, per tutto quel periodo, in ragione dell’accesa conflittualità tra i suoi genitori.

Giunse infine il momento della decisione; noi avvocati depositammo i nostri vibranti atti conclusionali e il Tribunale trattenne la causa per pronunciare la sentenza.

Per lunghi mesi attendemmo la pubblicazione del provvedimento; l’attendeva soprattutto la mamma da noi assistita, con cui viveva (fino a nuovo ordine) la piccola Stefania.
Personalmente nutrivo (ma non lo dissi alla signora) concrete speranze di ottenere una decisione favorevole.

Stefania nel frattempo compiva dieci anni.

Di lì a poco la sentenza uscì; e avemmo un’amara sorpresa.

“Ha vinto il padre”, avrete pensato voi.

E avreste sbagliato, perché il padre fu ugualmente sorpreso dal contenuto della sentenza.

“Allora l’hanno affidata ai servizi sociali!” penserete a questo punto; a volte si sente di queste decisioni che…

Nemmeno questo.

Semplicemente, gli sbigottiti avvocati (e i coniugi ancor più sbigottiti) lessero nella sentenza che, vista la raggiunta maggiore età di Stefania, non c’era più necessità di stabilire a chi spettasse di avere in affidamento la figlia, ormai grande.

Stefania, maggiorenne per sentenza.

Quattro anni di causa, di ansie, liti e spese per ottenere (non una sentenza in/giusta ma) una sentenza del tutto inservibile.

Un clamoroso errore; con tutta evidenza, si trattava di un altro caso esaminato sempre da quei giudici e il cui testo s’era sovrapposto a quello della nostra sentenza.

Unico rimedio: l’appello.

Ovvero un altro grado completo di giudizio, destinato a durare (almeno) altri cinque anni.
E a raddoppiare le spese, le ansie e i litigi del primo grado.

Questa, in breve, la storia. I riferimenti sono volutamente vaghi, perché si tratta di un caso vero.

E continuo a raccontarla perché mi sembra -voi che ne dite?- un buon argomento a favore della separazione consensuale.