Si riparte!

Eccoci tornati!

Terminata la meritata pausa estiva, siamo di nuovo pienamente operativi e… a tua disposizione.

Se hai bisogno di noi, contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata solo a te: in un incontro riservato presso il nostro studio potrai raccontarci la tua vicenda e ricevere un’approfondita analisi del tuo caso.

Chiarirai con noi in modo completo i tuoi dubbi e ti daremo anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i tuoi diritti.

Al termine di questo incontro, di sicuro avrai le idee chiare sul tuo caso e potrai meglio valutare il da farsi.

 

Pausa estiva…

 1016589_10200917217804637_668165371_n[1]Anche quest’anno, senza aver quasi avuto il tempo di rendercene conto, ci ritroviamo alle soglie della pausa estiva.
Come certo saprete i tribunali -grazie a una legge che ormai ha più di quarant’anni- riducono al minimo la loro attività (salvo insopprimibili urgenze)  nel periodo 1/8-15/9; ed è un bene per tutti, in primis… per gli assistiti.

Per noi quella da settembre 2012 a oggi è stata una stagione ricca di soddisfazioni ma anche assai impegnativa, piena di cambiamenti e di nuove sfide. Arriviamo dunque a fine luglio stanchi ma soddisfatti, e sicuri di poter fare ancora meglio alla ripresa delle consuete fatiche.

Vi ricordiamo che resta sempre attivo il canale delle prenotazioni degli appuntamenti via internet; chi è interessato a un appuntamento per una consulenza (ad esempio per una separazione) può senz’altro scriverci una mail di richiesta, lasciando i suoi recapiti.
Richiameremo gl’interessati a fine agosto, per fissare gli appuntamenti seguendo l’ordine di arrivo delle mail.

La nostra attività riprenderà appieno dal 2 settembre. Nel frattempo… buona estate!

10 RISPOSTE SU COME OTTENERE IL MANTENIMENTO DAL CONIUGE CHE NON PAGA

cofanetto vuoto con fede

In un recente commento a questo precedente articolo una nostra lettrice poneva diverse questioni in tema di assegno di mantenimento e di suo mancato pagamento; l’argomento in realtà interessa molti, sicché abbiamo deciso di dedicargli un articolo apposito sul sito, con un taglio assai pratico (per ‘non addetti ai lavori’) e –si spera- chiaro (domanda/risposta).
Siete invitati a commentare (e volendo a condividere liberamente l’articolo, citando ovviamente la fonte con un link).

Diteci anche se vi piacciono articoli scritti così (così sapremo se scriverne ancora di questo tipo).

1-  Mio marito / moglie non mi paga più il mantenimento. Può farlo?

No. Non senza un provvedimento del tribunale che modifichi le condizioni fino ad oggi presenti.

2-  E se non mi paga, pur essendovi tenuto e avendone la possibilità?

In caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Esempio classico: si può ottenere di farsi versare il mantenimento direttamente dal datore di lavoro del coniuge ‘pigro’.

3-  E se ufficialmente il coniuge risulta disoccupato?

Non conta (solo) quello che risulta ufficialmente, ma vale il reddito effettivo della persona, dichiarato o meno che sia.
E’ sempre possibile, in corso di causa, ricostruire tramite un bravo avvocato matrimonialista le prove dell’esistenza di redditi non dichiarati e richiedere accertamenti di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (i cd. prestanome: di solito parenti, amici o… nuovi amori).

Accertamenti e ricerche sono possibili anche in momenti successivi alla causa; costano (in misura variabile) ma spesso ci danno elementi ottimi per aggredire beni ‘nascosti’.

Anche qui, un avvocato esperto aiuta.

4-  Posso denunciarlo/a se non paga il mantenimento?

In generale, si prevede il reato (art.570 cp -Violazione degli obblighi di assistenza familiare) per cui:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (…)”

Perciò di sicuro si può denunciare chi non paga: però il risultato finale (massimo) sarà una condanna penale, non un pagamento effettivo di somme.

5-  Ho diritto agli arretrati?

Certamente sì. Si risponde dei debiti coi propri beni presenti e futuri, perciò chi non paga ora pagherà (e cogli interessi). Non si dimentichi poi il diritto all’aggiornamento ISTAT dell’assegno.

6-  Si prescrivono i crediti per alimenti / mantenimento?

Sì. Vanno richiesti entro cinque anni (ad es. nel maggio ’13 posso richiedere gli arretrati risalenti fino al maggio 2008). Con alcune precisazioni:

– la prescrizione va eccepita da chi doveva pagare (altrimenti non scatta automaticamente);
– se si è ricevuto il pagamento di un debito prescritto il denaro non va restituito;
– comunque basta una semplice richiesta scritta arrivata all’interessato/a entro i cinque anni (una raccomandata a/r o una PEC) per azzerare il periodo trascorso e far ripartire altri cinque anni.

Chiedete perciò sempre per iscritto!

7-  Posso fargli/le  vendere la casa, l’auto, la barca etc.?

Sì. Le procedure per farlo ci sono, costano e non sono brevi ma se il bene vale alla fine si recuperano anche le spese del procedimento.

8-  Posso ipotecare la sua casa / ufficio / terreno?

Sì. Posso far mettere un’ipoteca sugl’immobili di proprietà dell’inadempiente, e dura vent’anni.

9-  E se si tratta di beni cointestati con altra persona?

Non cambia, si possono sempre ipotecare e/o far vendere anche beni cointestati, con procedure apposite che un avvocato esperto ben conosce.

10-  Non ho i soldi per pagarmi un avvocato.

A questo risponde un nostro video ‘classico; però alla luce delle intervenute modifiche legislative vi sono ora dubbi sulla praticabilità del patto di quota lite (il resto del discorso conserva la sua validità).

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Stai pensando di separarti? Clicca qui.

Hai già deciso di separarti?
Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

 

 

 

 

 

[L’immagine è di  icronticprime (cc) ]

 

VECCHIE TARIFFE… DA COGLIERE AL VOLO!

sedeAncora Buon Anno a tutti e ben ritrovati nel 2013.
L’anno passato è stato duro per molti; e non ci sono -a sentire gli esperti- grandi prospettive di rilancio anche per i prossimi mesi.
D’altra parte chi ha problemi legali non può aspettare che le cose migliorino; l’esigenza di tutelarsi è prioritaria.
Per questo abbiamo deciso -sicuri che apprezzerete- di prorogare ancora FINO ALLA FINE DI QUESTO MESE LE NOSTRE TARIFFE 2011-2012 per tutti coloro che prenoteranno una consulenza o ci affideranno un incarico professionale ENTRO IL 31/1/2013.
A chi avesse bisogno di un parere o di un’assistenza legale dunque consigliamo di non aspettare: ci contatti ora (dal sito – http://www.spinozziecalanna.it/home/per-contattarci – via mail – mailto:info@spinozziecalanna.it – o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata: in un incontro riservato presso il nostro studio potrà raccontarci la sua vicenda e ricevere un’approfondita analisi del suo caso.
Chiarirà con noi in modo completo i suoi dubbi e avrà anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i suoi diritti.

STAI PENSANDO DI SEPARARTI…


 …e forse ne hai già parlato con un amico – o un’amica; oppure, in silenzio, hai cercato di capirne qualcosa in più, prestando ascolto ai racconti più diversi sulle separazioni di parenti o conoscenti; magari hai anche letto di tutto (e il contrario di tutto) in internet.

La tua incertezza -anziché sparire- è aumentata.

Le leggende metropolitane, al riguardo, sono molte (di alcune parliamo qui).

E ogni caso è per forza di cose diverso dagli altri, perciò quel che è (stato) vero per altri può non essere affatto vero per te.

A te ora serve chiarezza.

Hai bisogno di sapere come stanno davvero le cose: cosa effettivamente prevede la legge per il tuo caso, cosa succede poi nella pratica concreta del Tribunale, cosa puoi e devi aspettarti dal momento in cui prendi effettivamente l’iniziativa, e quali saranno i tuoi diritti (e doveri) da allora in poi.

E’ proprio questo il momento in cui ti serve parlare con un avvocato esperto, che abbia pratica vera di questo tipo di situazioni e procedimenti.

Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata solo a te: in un incontro riservato presso il nostro studio potrai raccontarci la tua vicenda matrimoniale e ricevere un’approfondita analisi del tuo caso. Chiarirai con noi in modo completo i tuoi dubbi e ti daremo anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i tuoi diritti.

Al termine di questo incontro, di sicuro avrai le idee chiare su tutto e potrai meglio valutare il da farsi.

Nessuno, al di fuori degli avvocati di questo studio, saprà nulla di questo incontro (la riservatezza è un nostro dovere e una nostra priorità); e nessuno degli avvocati con cui parlerai ti forzerà mai a intraprendere nulla.

Sarai tu –quando vorrai- a decidere in piena libertà se dare effettivo avvio alla tua separazione; sappiamo bene che si tratta di scelte personalissime, che nessuno di noi si permetterà di giudicare.

[Non temere, la consulenza avrà un costo chiaro, limitato e senza sorprese, che ti verrà comunicato all’atto della richiesta (non impegnativa) di prenotazione.]

SE INVECE HAI GIA’ DECISO DI SEPARARTI…

…l’incontro coi nostri avvocati servirà non solo per analizzare a fondo il tuo caso ma anche per impostare da subito l’azione da intraprendere per arrivare -prima possibile e limitando costi e tempi- alla separazione di cui hai bisogno.

Permettici di chiarirti come pensiamo debba essere un avvocato che tratta separazioni e divorzi.

Molte persone, forse anche fuorviate da cinema e fiction ben poco realistici, si rivolgono all’avvocato sperando d’incontrare (e ingaggiare) qualcuno che assomigli a un attore tragico, o a un ‘vendicatore’. Nella realtà, un avvocato che urlasse in udienza non avrebbe altro risultato che quello d’indisporre il giudice; e un legale  inutilmente bellicoso e persecutorio con la controparte solo per compiacere il proprio cliente non ti sarebbe affatto utile, giacché la magra soddisfazione di turbare il sonno del tuo coniuge la pagheresti con anni di cause sfibranti (e assai costose).

A te invece serve un professionista serio e preparato, che ti consigli al meglio  per avere (o conservare) tutto quel che ti spetta, si sforzi di raggiungere –prima possibile- un accordo che ti tuteli al massimo e ti permetta di uscire presto da una situazione che non sei più in grado di sopportare.

Sia chiaro: non temiamo le cause e siamo ben… allenati e preparati a sostenerle tutte le volte che sia necessario. Siamo fermissimi nella difesa dei tuoi diritti (come coniuge e come genitore); ma non siamo litigiosi per il solo gusto di esserlo.

L’avvocato che meglio fa i tuoi interessi è quello che ti permette di cominciare da subito a guardare avanti.

Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

Noi penseremo a tutelarti e tu potrai dedicarti a cominciare subito la tua nuova vita.

In questi giorni siamo chiusi, ma…

Come sapete, in Agosto l’attività dei tribunali (e degli studi legali) si riduce al minimo; e gli avvocati ne approfittano… per riposarsi un poco.

Il nostro studio riaprirà perciò a pieno regime a partire dal  3 settembre.

Alcuni clienti (vecchi e nuovi) ci hanno comunque già contattato per avere un appuntamento alla riapertura: perciò segnalo a chi fosse interessato che è possibile fin da ora prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo

info@spinozziecalanna.it

o un sms al numero

+393273673025

scrivendo nome, recapiti telefonici e materia da trattare (ad es.: “separazione”)

Nella giornata di riapertura provvederemo noi a ricontattare gl’interessati fissando un appuntamento a breve; si seguirà l’ordine di arrivo dei messaggi.

Ancora buona estate a tutti!

 

 

 

[L’immagine è di Guillaume Cattiaux – CC]

Come capire se è davvero giunto il momento di separarsi.


Nel corso dei molti anni di pratica come avvocati matrimonialisti c’è capitato di osservare come vi siano alcuni periodi dell’anno nei quali la richiesta di appuntamenti per l’avvio di una separazione si fa molto più pressante: in particolare questo accade all’inizio e alla fine del periodo estivo e immediatamente dopo le vacanze natalizie.

Perché questo accada a è facile intuirlo: sono questi i periodi in cui le coppie passano più tempo insieme, hanno maggior occasione di confrontarsi (e di scontrarsi) e dunque maturano con più facilità reciproci sentimenti di esasperazione.

In alcuni casi poi è già presente una relazione extraconiugale, con la quale il coniuge implicato finisce col fare i conti proprio in queste occasioni, sia per l’accresciuto senso di estraneità nei confronti della compagna o del compagno “ufficiale” sia anche perché la persona con cui viene intrattenuta tale relazione fatalmente comincia col tempo a pretendere maggior attenzione per sé -e dunque anche una condivisione almeno parziale del periodo vacanziero.

Ecco dunque che facilmente (all’inizio o alla fine di tali periodi) si finisce davanti a un avvocato, per assumere informazioni sul funzionamento della separazione, sulle cautele da osservare nei confronti del coniuge e via dicendo.

Non sono pochi i casi però in cui la persona che riceviamo nel nostro studio è in realtà assai incerta sul da farsi, al punto da attendersi quasi che l’avvocato rompa gl’indugi e prenda egli stesso l’iniziativa di avviare senz’altro un procedimento per separazione.

Guai all’avvocato che assecondasse una simile aspettativa.

Quel che personalmente riteniamo di fare in casi del genere, pur non trascurando di dare una completa informazione di carattere professionale sul funzionamento e sulle implicazioni della fine di una convivenza coniugale, è principalmente il far riflettere a fondo il nostro assistito sulla reale natura dei propri sentimenti.

Perché è questo il punto nodale: la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza,

la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza

indagando in modo sincero le proprie più intime sensazioni.

Solo il diretto interessato infatti sa nel profondo se voglia o meno continuare a credere e a lottare per il suo rapporto matrimoniale oppure se sia ormai talmente stanco, sfiduciato o per converso esasperato e adirato da non volerne più sapere nulla.

La rozza metafora che a volte adoperiamo per aiutare il nostro cliente a riflettere e capire se sia arrivato davvero il momento di separarsi è quella della vecchia automobile di famiglia, che ci ha trasportato e assistito fin qui ma ora ha bisogno, visto il chilometraggio raggiunto, di una costosa manutenzione straordinaria.

Con quali sentimenti pensiamo a questa nostra automobile?

Vediamo in lei l’auto a cui siamo tanto affezionati e che non vorremmo mai dare via?

Oppure solo un vecchio catorcio del quale non vediamo l’ora di disfarci?

Nel primo caso sarà opportuno che, prima di pensare a una separazione, esploriamo fino in fondo ogni possibilità di recupero del proprio rapporto matrimoniale, con l’altro coniuge e magari anche con l’aiuto di un qualificato terapeuta di coppia.

Nel secondo caso invece siamo ormai pronti per dare incarico al nostro avvocato per l’avvio del procedimento di separazione.

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[L’immagine è di Donna62, CC]

 

 

 

TEMPO DI CRISI? ATTENTI ALLE FALSE SEPARAZIONI.

 

Chi si occupa professionalmente di diritto di famiglia prima o poi si trova di fronte clienti che ‘hanno bisogno di una separazione’.

Non sono persone con un rapporto coniugale in crisi, ma coppie (la richiesta è infatti congiunta) che intendono separarsi fittiziamente, formalmente, al solo fine di ottenere in modo distorto dei benefici (magari solo un miglior punteggio nelle graduatorie per gli asili pubblici o simili) o evitarsi dei danni (come l’aggressione dei propri beni da parte dei creditori).

L’attuale periodo di profonda crisi, il crescere della pressione fiscale (si pensi solo all’IMU) e la stagnazione economica non fanno che incoraggiare la ricerca di soluzioni di questo tipo.

Personalmente però non amo e non incoraggio questo tipo di richieste, sempre ammesso che siano esplicitate: spesso si tace, al massimo… si ammicca.

Innanzitutto ritengo che sia moralmente -prima ancora che giuridicamente- scorretto avvantaggiarsi in questo modo rispetto a chi invece ha reali (o comunque più gravi) situazioni di disagio; né va dimenticato che l’uso improprio delle tutele di legge finisce per vanificarle e renderle in sostanza inutili per tutti.

 Ma c’è anche un motivo ‘tecnico’ che mi spinge a consigliare la massima cautela nell’avventurarsi su simili sentieri.

Generalmente infatti chi si vuole separare per tali fini non presta la minima attenzione a quel che viene scritto nel ricorso; gl’interessa il risultato (indiretto) per cui chiede di separarsi, mentre spesso non legge nemmeno il contenuto delle condizioni… che egli stesso sta chiedendo di applicare.

Ancora peggio, a volte l’interessato recupera, magari da chissà quale angolo d’internet, un fac-simile che completa e stampa per conto suo, senza avere il minimo supporto tecnico-giuridico.

Nel far ciò si dimentica (o meglio s’ignora) che la legge -e il tribunale che la applica- non prevedono separazioni ‘finte’; anzi, se il giudice che ascolta i coniugi dovesse percepire l’inesistenza della crisi della coppia, non potrebbe far altro che rigettare il ricorso.

Dunque una separazione omologata (=approvata) dal tribunale è una separazione vera e propria, a ogni effetto di legge.

 E può essere azionata dall’interessato.

Perciò se uno dei due coniugi ha in cuor suo l’intenzione di separarsi davvero, ottenuta la separazione ‘finta’ (ma per la legge verissima) non dovrà far altro che pretenderne (con le buone o con le cattive) l’attuazione ed esecuzione, potendo ad es. pretendere che l’altro esca dalla casa coniugale, versi l’assegno pattuito etc.

A parti invertite, il coniuge economicamente a carico (esempio classico: la moglie casalinga) potrebbe ritrovarsi ad aver firmato un accordo per cui ‘ognuno dei coniugi provvede da sè

al proprio mantenimento’; in pratica, pur non avendo reddito non avrà diritto a un assegno mensile (e queste sono condizioni che non si possono cambiare -nemmeno in tribunale- se non cambia la situazione economica dei coniugi).

Se pensate che sia un’ipotesi remota, vi sbagliate di grosso.

Ho avuto personalmente a che fare con persone che, separatesi per evitare l’aggressione dei creditori dell’altro coniuge, sono poi venute in studio sospirando per dire che tutto sommato il loro matrimonio tanto bene non andava e dunque quella separazione, teoricamente solo di carta, sarebbe stata azionata e applicata davvero.

Contro una simile eventualità non ci sono rimedi legali di facile attuazione.

Dunque in tali casi son dolori, per il coniuge svantaggiato e fors’anche per l’avvocato che gli ha fatto sottoscrivere con eccessiva disinvoltura un ricorso ‘precotto’.

E allora l’unica strada possibile per un avvocato serio (e per i coniugi che non vogliano rischiare di rovinarsi con le loro stesse mani) ritengo sia quella di predisporre e sottoscrivere sempre e comunque un “vero” ricorso per separazione, tagliato sul caso concreto e rispettoso delle condizioni reali della coppia.

Tra l’altro, questo avrà l’ulteriore importante effetto di far ben riflettere assai meglio marito e moglie -e sotto diversi profili.

Se questo alla fine per l’avvocato vorrà dire curare una separazione in meno… poco male.

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[L’immagine è di 401K (CC)]

 

SEPARAZIONE, PUO’ INTERVENIRE IN GIUDIZIO IL FIGLIO MAGGIORENNE

 

Ho rilasciato una breve intervista a JusticeTV (canale 586 di Sky) sulla possibilità per il figlio maggiorenne d’intervenire nel giudizio di separazione tra i genitori, recentemente sancita dalla Cassazione (sentenza 4296 del 19 marzo 2012).

L’intervista in video, andata in onda nel JusticeTG, è visibile per i soli abbonati, mentre la (parziale) trascrizione dell’articolo è liberamente consultabile QUI.

 


SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

 

Sono molti i luoghi comuni nel campo delle separazioni, vere “leggende metropolitane” in grado di fare parecchi danni a chi dà loro retta.
Vediamo allora di spazzarne via alcuni analizzando

 

SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

  1. “Nella separazione i figli vanno sempre alla madre.”
    Questo non è vero, almeno non sempre.
    Dopo la riforma del 2006, voluta dal legislatore proprio per porre rimedio a una condizione che vedeva i padri in assoluto svantaggio nell’assegnazione dei figli, è stato adottato un criterio nuovo, quello della bigenitorialità, che permette e anzi impone a entrambi i genitori di partecipare in modo paritario e consente di evitare così che l’apporto dei padri in particolare si traducesse semplicemente nel versamento di una somma mensile (senza poter poi metter bocca sulle decisioni prese da sola la madre).
    Oggi abbiamo dunque la possibilità di modulare nel modo migliore e nel rispetto delle esigenze di entrambi un rapporto con i figli basato sulla compartecipazione e sulla codecisione per quel che riguarda le scelte importanti e i momenti significativi della vita dei separati.
  2. “Nelle separazioni la moglie prende sempre l’assegno di mantenimento”.
    Non è affatto vero.
    Intanto la legge non parla di mogli o di mariti ma parla genericamente di ‘coniuge economicamente più debole’.
    Nella nostra pratica professionale sono ormai frequenti casi in cui le mogli guadagnano più dei mariti, e questo si traduce (nei provvedimenti del tribunale) nell’assenza di qualsiasi provvedimento economico in favore delle mogli economicamente avvantaggiate; semmai residua (ma è cosa diversa) il solo assegno per i figli minori nel caso sia la moglie a tenerli presso di sé la maggior parte del tempo (cosa che abbiamo appena visto essere tutt’altro che scontata).
  3. “Nelle separazioni la casa coniugale va sempre alla moglie.”
    Anche questo non è più vero (o almeno non è più vero come è stato fino a pochi anni fa).
    In realtà dal punto di vista tecnico-giuridico non è mai stato vero; la norma prima vigente non parlava di ‘casa assegnata alla moglie’ ma di casa coniugale assegnata al coniuge al quale venivano affidati i figli.
    Adesso la norma indica quale assegnatario il genitore presso il quale vengono collocati in prevalenza i figli. Quindi non è l’essere madri o padri ma l’essere genitori “affidatari in prevalenza” dei figli minori a decidere chi resti in casa e chi vada fuori.
  4. La casa va sempre alla moglie, anche se non ci sono figli.”
    Falso. Se non vi sono figli non vale quello che  è previsto per la tutela di questi ultimi (v. punto precedente).
    Senza figli valgono dunque le regole generali della proprietà e il coniuge che non sia anche proprietario o almeno comproprietario dell’immobile non potrà restarci (se non per sopperire a esigenze immediate).
    Nel provvedimento definitivo che chiude il procedimento il tribunale non potrà mai (contro la volontà del coniuge proprietario) assegnare la casa coniugale alla moglie (in generale, al coniuge non proprietario) senza figli minori.
  5. L’assegno per i figli dei separati va pagato solo fino alla loro maggiore età.”
    Anche questa convinzione è molto diffusa ma è del tutto errata.
    I figli vanno mantenuti dai genitori anche oltre la maggiore età, a condizione che continuino con profitto i loro studi o che -pur senza studiare- ricerchino attivamente l’occupazione.
    Quanto dura allora l’obbligo di mantenimento in questione?
    Dura finché i figli non raggiungono l’autonomia economica. Anche se hanno trent’anni.
  6. “Il genitore disoccupato non è tenuto ad alcun mantenimento.
    Altra leggenda assai diffusa; a volte porta genitori poco responsabili addirittura… a licenziarsi (davvero o più spesso formalmente) dal loro lavoro, per figurare privi di reddito e quindi nulla aver da versare ai figli o al coniuge.
    I tribunali sono abituati a simili tristi sotterfugi e vanno oltre il dato formale, potendo disporre anche indagini di polizia tributaria, a carico non solo del coniuge ma anche di terzi (società fiduciarie, parenti, datori di lavoro in nero etc.), per accertare quali siano le reali condizioni economiche.
    E’ assai difficile sfuggire all’accertamento della polizia tributaria.
    Senza dimenticare che il tribunale -ove necessario- condanna a versare un assegno anche il coniuge formalmente disoccupato; se il coniuge disoccupato non potesse immediatamente pagare, tale debito resterà comunque a suo carico negli anni e potrà essere azionato dall’altro coniuge o dai figli maggiorenni anche a distanza di anni, cogl’interessi e la rivalutazione.
  7. “Se non mi presento in tribunale mio marito/moglie non potrà andare avanti con la causa.
    Errore gravissimo che però ancora qualcuno si ostina a voler commettere, rischiando così di compromettere in modo serio la possibilità di far valere le proprie ragioni.
    Marito e moglie hanno il diritto di separarsi, che l’altro voglia o no: il coniuge che vuole separarsi può dunque anche da solo far depositare il ricorso di separazione che verrà notificato all’altro coniuge. Se questi non ritirerà l’atto e non si difenderà nel processo con il suo avvocato subirà passivamente le conseguenze della decisione presa dal tribunale anche in sua assenza (tecnicamente “in sua contumacia”) quale che sia il provvedimento emesso dal tribunale (destinato peraltro a durare finché le condizioni sottostanti economiche non cambino in modo significativo).
    Se vi arriva dunque la notifica del ricorso… ritiratela senz’altro.

E correte dal vostro avvocato matrimonialista.

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(l’immagine è di johnbullas – CC)